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03 maggio 2016
Richiesta

Ho partecipato ad una gara per la gestione di una farmacia comunale. Il vincitore ha ottenuto il massimo del punteggio nell'offerta tecnica alla voce servizi offerti ma secondo me promette di fare servizi non ammessi dalla legge. Tra questi, sotto la voce screening e visite mediche, affermano che la farmacia fornirà al cittadino i seguenti servizi :

- incontro con un dermatologo, che eseguirà un controllo di prevenzione per i cittadini, con mappatura dei nevi qualora fosse necessario, previo appuntamento. Il servizio sarà a pagamento ed in base al numero di adesioni si definirà il numero di ore;

- incontro con un odontoiatra, che andrà ad individuare problematiche relative all'apparato stomatognatico. Il servizio sarà a pagamento ed in base al numero di prenotazioni si definirà un calendario che potrà svolgersi in una mattinata o per l'intera giornata.

 

Secondo me, questo è vietato da vari articoli di legge, però vorrei avere l'autorevole parere del vostro consulente.

Consulenza

La L.69/2009 istituisce la Farmacia dei Servizi e i successivi decreti attuativi, in particolare il D. Lgs. 153/2009, all’art.1, comma 2, lett. a, punto 4 sono citate le prestazioni professionali messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti presso le farmacie e a domicilio del paziente.

Il Testo Unico delle Leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265), ancora vigente, l’articolo 102 relativo all’Esercizio cumulativo delle professioni, recita: “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.

Recentemente, è stato approvato in Commissione Igiene e Sanità del Senato il Ddl Lorenzin che modifica l'articolo 102 del TU sulle professioni sanitarie, l'articolo 8 del testo recita: “Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali”. Quindi, resta l’incompatibilità dell’esercizio della medicina in farmacia in virtù della componente professionale prescrittiva, precipua del medico e dei medici specialisti.

Al titolare del quesito non resta che procedere ad un’azione di richiesta di revisione del punteggio attribuito..

 

Rocco Carbone

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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