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Servizi “estetici” in farmacia
E' possibile svolgere in farmacia o in locali attigui l'attività di "centro estetico" anche con il fine di promuovere la vendita di prodotti cosmetici? E' poi possibile stipulare un contratto di lavoro autonomo e/o occasionale tra la farmacia e l'estetista che si occuperà delle prestazioni estetiche rese in farmacia? In tal caso può la farmacia emettere scontrino o ricevuta fiscale per la prestazione resa dall'estetista al cliente?
Nella normativa vigente non si riscontrano divieti riguardo l'esercizio della professione di estetista svolta in farmacia in locale/i appositamente dedicato. Tale attività può anche essere finalizzata alla promozione della vendita di prodotti cosmetici.
La normativa nazionale che disciplina l'attività di estetista è contenuta nella legge 4 gennaio 1991, n. 1. Tale attività è subordinata al possesso dei requisiti professionali e ad autorizzazione comunale.
L'estetista non deve essere obbligatoriamente dipendente della farmacia ma può operare anche in regime libero-professionale emettendo proprie ricevute fiscali.
Non si esclude inoltre la possibilità che la farmacia emetta scontrini fiscali con causale "Servizi" relativamente a quelli espletati dall'estetista, ma ciò presuppone forme contrattuali per le quali si suggerisce la consulenza del commercialista.