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01 aprile 2007
Richiesta

Vorrei allestire in uno dei locali della farmacia una sala relax.
Verrebbero praticati massaggi (viso-corpo), linfodrenaggio, nonché altri tipi di massaggio esclusivamente manuale, utilizzando allo scopo prodotti cosmetici (creme, olii, etc..) già presenti in farmacia, avvalendomi di un'estetista diplomata. E' escluso al momento l'utilizzo di strumenti elettrici. L'estetista emetterebbe fattura di addebito alla farmacia mentre il cliente pagherebbe direttamente la farmacia.
Chiedo:
1) se devo dare comunicazione al Comune o all'Asl di questa iniziativa;
2) se è necessario cambiare la destinazione d'uso della stanza che attualmente risulta essere camera da letto per i turni della farmacia (a questo scopo verrebbe destinata un'altra stanza);
3) se devo adeguarmi per le barriere architettoniche visto che l'ambiente si trova al primo piano ed è servito da una scala;
4) se alla luce dei punti sopra esposti si può configurare tale attività come servizio a pagamento dato al cliente e quindi non configurarlo come centro estetico che in effetti non è (vista la mancanza totale di strumentazioni elettriche).

Consulenza

La questione si presta a conclusioni diverse.
Ritengo che non sia pertinente il richiamo all'art. 102 Tuls 1934 in quanto non si tratta di esercizio comulativo di professioni sanitarie, bensì di stabilire quali attività siano lecite in farmacia da parte di professionisti diversi dal titolare, in possesso di una professionalità diversa e che quindi non surrogano certo il titolare in attività che egli non sarebbe in grado di fare. D'altra parte è al farmacista che è fatto divieto di cumulare in sé più professioni o arti sanitarie.
Detto questo, non ravviso nessuno specifico divieto normativo dell'esercizio in farmacia di professioni come quelle richiamate nel quesito che non interferiscano, per essere esercitate in locali diversi da quelli di vendita (non potendosi sottrarre spazio ai locali adibiti all'uso dell'attività commerciale) con l'attività propria della farmacia stessa.
Va da sé che il locale deve risultare idoneo all'attività svolta ed avere destinazione d'uso appropriata, anche se da tal punto di vista non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente.
Appare corretto che l'attività proposta sia configurabile come servizio offerto dalla farmacia e quindi che la stessa possa chiedere direttamente il compenso ai fruitori del servizio.

AFK
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