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16 marzo 2020
Richiesta

Leggo in un articolo di stampa di categoria dal titolo "Ispezioni Nas”, che sarebbe stata contestata l'infrazione “mancata indicazione del codice fiscale del paziente sulla prescrizione medica di farmaci uso umano”. Tale fattispecie è riferita a ricette bianche e quindi a pagamento? Sia ripetibili, che non ripetibili?

Consulenza

L'indicazione del codice fiscale invece del nome e cognome è obbligatoria sulle ricette non ripetibili, quindi bianche. Per comodità, si riporta il testo della Circolare Federfarma esaustivo in merito al quesito: “L'indicazione del codice fiscale sulle ricette non ripetibili, è alternativa al nome e cognome del paziente e diventa obbligatoria qualora l'interessato non voglia far comparire le proprie generalità. Queste le indicazioni suggerite da una comunicazione di Federfarma Roma diramata in seguito ispezioni condotte dai Carabinieri del Nas, in cui è stata contestata ad alcune farmacie associate la mancata indicazione sulle ricette non ripetibili del codice fiscale del paziente in luogo del nome e cognome, ritenuto obbligatorio sulla base della normativa vigente (art. 89 del D.Lgs. 219/2006). Obbligatorietà ribadita anche dalla la Asl Roma 1, che, fa sapere il sindacato, in una nota inviata nei giorni scorsi alle farmacie del territorio, ha sostenuto l'obbligatorietà del codice fiscale in luogo del nome e cognome. Secondo Federfarma è un orientamento applicativo "non condivisibile" perché non tiene conto delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute che in una nota dell'11 luglio 2006 ha chiarito che la disposizione secondo la quale "il medico è tenuto ad indicare il codice fiscale del paziente, è da ritenersi una norma di garanzia a tutela del soggetto interessato" concludendo quindi che "l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e cognome del paziente deve intendersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome". Le indicazioni ministeriali sono state confermate anche "da quanto riportato nella Tabella n. 5 della Farmacopea Ufficiale (testo aggiornato e revisionato dal Decreto 17.05.2018 - Suppl. Ord. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 6.06.2018) che, ai fini della validità della ricetta non ripetibile, pone come alternative l'indicazione del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale". In conclusione, il sindacato suggerisce alle farmacie, in caso di controlli riguardo la mancata indicazione sulle ricette non ripetibili del codice fiscale, di segnalare all'Associazione la contestazione e di far riportare sul verbale la seguente dichiarazione: "L'indicazione del codice fiscale è alternativo al nome e cognome del paziente in base a quanto stabilito dal Decreto 17.05.2018 recante aggiornamento e revisione della Farmacopea Ufficiale (Suppl. Ord. n. 27 alla G.U. del 6.06.2018)".

Avv. Paolo Leopardi

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