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09 dicembre 2022
Richiesta

Succede spesso che i clienti dimentichino di chiederci di inserire il codice fiscale sul documento di vendita ai fini dello scarico fiscale.
Noi, in genere, lo ricordiamo, ma può capitare che, presi dal lavoro, ci possa sfuggire. In alcuni casi, i clienti dicono che è nostro dovere chiederlo.
Vorrei sapere su che cosa, legalmente, si basa questo presunto “obbligo” di richiedere l’inserimento del codice fiscale ai clienti.
Vorrei conoscere nello specifico le eventuali norme di riferimento, in modo da poterle esibire al fine di troncare immediatamente ogni discussione.

Consulenza

Gli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall’art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione del 19% per spese sanitarie “la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 21/04/2009, alla risposta n. 4 prevede che "Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino il codice fiscale del destinatario". La farmacia è obbligata al rilascio dello scontrino fiscale c.d. “parlante” solo dietro espressa richiesta del cliente, e questo perché tale documento – identificativo del soggetto sostenitore della spesa – è alternativo alla fattura, la cui emissione però, per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali aperti al pubblico (tra i quali ovviamente anche le farmacie), “non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione” (art. 22, comma 1, DPR 633/72). Ora non sussistendo normativa o giurisprudenza evidente su tale esonero di obbligo di richiesta da parte del farmacista, se si vuole per intuibili motivi venire incontro al cliente – è opportuno però che il farmacista consolidi l’abitudine di ricordare al paziente l’importanza dello scontrino parlante in occasione di ogni acquisto di prodotti detraibili/ deducibili, infatti in caso di richiesta “insistente” alla correzione di uno scontrino già emesso senza l’indicazione del codice fiscale la procedura di correzione è fastidiosa anche se più agevole rispetto al passato (non sussistendo più il giornale di fondo cartaceo) e conseguentemente: a) annullare lo scontrino emesso senza l’indicazione del codice fiscale (non “parlante”); b) emettere in sua vece uno scontrino completo di questa indicazione (“parlante”).

Dr. Marino Mascheroni

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