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Se la ricetta arriva da un chiropratico
Mi è stata richiesta da un chiropratico, diplomato ufficialmente negli Usa, che esercita regolarmente e ufficialmente la professione con studio in Italia, la preparazione di cialde di un integratore alimentare a base di vitamina C, vitamina B5, vitamina B6 e magnesio aspartato, per la dispensazione da parte sua ai pazienti nel suo studio. E' una cosa realizzabile da parte della mia farmacia senza incorrere in inconvenienti professionali o legislativi? In caso affermativo, è indispensabile avere una prescrizione scritta da parte del chiropratico?
La preparazione in oggetto indubbiamente richiede ricetta del medico, in quanto la dobbiamo considerare magistrale, non essendo presente in nessun formulario ufficiale questa formula. Se il chiropratico viene equiparato ad un medico, per la legislazione italiana, non ci sarebbero problemi ad eseguire la preparazione dietro la sua prescrizione. Ma il chiropratico è un medico? Riporto questa nota:
LA PROFESSIONE CHIROPRATICA E' ORA DISCIPLINATA PER LEGGE ANCHE IN ITALIA. L'ART. 2, COMMA 355 DELLE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) APPROVATO IL 21-12-2007 STABILISCE: E' istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Salute.
Quindi se fosse iscritto a questo registro, verrebbero ufficializzati i suoi studi in America. La sua prescrizione scritta quindi potrebbbe avere valore.
Dr. Peter Jager
La preparazione in questione, ancorché inquadrabile dal punto di vista della sua attività potenziale tra gli integratori alimentari, se preparata in farmacia deve essere prescritta sotto forma di formula magistrale. Per il seguente motivo:
1) le farmacie non possono preparare integratori alimentari in quanto non sono autorizzate ai sensi del decreto legislativo 111/92; Per "preparare" intendo sulla base di una formulazione non contenuta in una ricetta stilata da professionista abilitato, che in Italia può essere solo il medico-chirurgo. In tale ipotesi la formulazione assumerebbe così la
qualifica di medicinale estemporaneo.
Quella di "chiropratico", cui si fa riferimento, è una professione "fantasma" in quanto il relativo diploma di laurea non è rilasciato da nessuna università italiana mentre la disposizione di cui al comma 355 dell'art. 2 della legge 21.12.2007 deve essere ritenuta una mera petizione di principio che qualcuno è riuscito ad inserire nella legge finanziaria
2008 senza che poi se ne sia avuto un seguito. Manca infatti il regolamento previsto nella parte finale del comma a riprova che il Ministro della salute non ha ritenuto di disciplinare la materia attribuendo anche le prerogative della professione che, improvvidamente, il legislatore ha "dimenticato" di scrivere. Concludo quindi che la preparazione in oggetto può essere eseguita dalla farmacia in seguito a ricetta medica a condizione che i componenti siano iscritti in una farmacopea europea ovvero siano presenti in un medicinale in commercio ovvero, ancora, in un alimento in commercio in Europa.
Prof. Maurizio Cini