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29 agosto 2012
Richiesta

La farmacia presso la quale lavoro ha depositata una istanza di fallimento da parte di uno dei creditori. Come posso tutelare il mio posto di lavoro? Se il giudice accenta istanza si concluderà mio rapporto di lavoro? Riceverò il mio TFR? Nel caso di chiusura, avrò diritto alla disoccupazione? Sarà agevolato in qualche modo chi mi riassumerà?

Consulenza

L'istanza di fallimento della farmacia non comporta alcun dovere del titolare della stessa nei confronti dei dipendenti i quali dovranno (sebbene con molta preoccupazione) continuare ad esercitare la propria professione a fronte del previsto corrispettivo. Nel caso di dichiarazione di fallimento sarà cura del curatore nominato dal Tribunale contattare i lavoratori sia per dare loro eventuali comunicazioni sul proseguo dell'attività sia per avere conoscenza dei crediti vantati. I crediti sono privilegiati e quindi dovrebbe essere garantito il recupero integrale degli stessi.

Avv. Paolo Leopardi

La legge prevede, a tutela dei crediti di lavoro, lo specifico intervento di un Fondo di garanzia istituito presso l'Inps. Il lavoratore deve presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente. I presupposti per la liquidazione del TFR da parte del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro, il licenziamento verrà comminato per giustificato motivo oggettivo con il relativo obbligo del preavviso. Il Fondo liquidale somme spettanti, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria, entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore; altri crediti, oggetto della garanzia del Fondo, sono quelli maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, periodo compreso dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente. L'indennità di disoccupazione spetta in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, i requisiti fondamentali sono:

- la cessazione del rapporto di lavoro

- l'involontarietà della disoccupazione in quanto non determinata dal

comportamento del lavoratore. La durata dell'indennità di disoccupazione è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni.

L'Inps concede un incentivo ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione, l'incentivo sono le mensilità del trattamento di sostegno al reddito non erogate. Diversi sono gli incentivi per l'azienda che assume lavoratori disoccupati con almeno 50 anni di età oppure con una disoccupazione da almeno 24 mesi.

Studio Brunello

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