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04 febbraio 2010
Richiesta

Vi scrivo per sapere, se esiste un articolo di legge che prevede una visibilità minima garantita della farmacia tramite una croce, poichè il comune in cui si trova la mia farmacia ha limitato la visione piantando alberi di magnolie con fitta chioma, arrecandoci un grosso danno, visto che la farmacia è situata in periferia e lungo una strada di alta percorrenza. In attesa di preziose informazioni vi ringrazio anticipatamente

Consulenza

Il danno da mancata individuazione della farmacia è arrecato soprattutto alla popolazione che non riesce a rintracciarla nel momento critico dell' approvvigionamento urgente del farmaco.

L'art. 4  del Regolamento sul Sevizio Farmaceutico n. 3 emanato dalla regione Liguria il 16 luglio 1992 in base alla previsione di cui all'art. 10 della legge Regionale 4 aprile 1991, n. 3, all'art. 4, comma 2 prevede: "I titolari delle farmacie sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento di insegne mono o bifacciali indicanti i locali in cui ha sede la farmacia. Le dimensioni di tali insegne non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro e superiori a un metro e mezzo di diametro" .

Appare allora evidente che nella frase: titolari delle farmacie sono tenuti ad assicurare il regolare funzionamento di insegne mono o bifacciali indicanti i locali in cui ha sede la farmacia", è implicito l'obbligo della visibilità. Pertanto spetta al  Comune di Ventimiglia  risolvere la situazione di oscuramento della visibilità di una farmacia causato dalla messa a dimora di nuovi alberi.

E' un diritto della popolazione essere agevolata, in qualunque ora del giorno, nel reperimento della farmacia più vicina. Peraltro il 1° comma dell'art. 4 del Regolamento regionale prevede, in accordo con quanto stabilito all'art. 119, comma 2, TULS e risultando ulteriore motivo per cui vi è l'obbligo dell'insegna luminosa, che "All'esterno di ciascuna farmacia deve essere esposto in maniera ben visibile al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera con l'indicazione delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa".

Premesso che la farmacia svolge istituzionalmente un servizio di pubblica necessità e, nell'evidenza che il Comune, nel corso di interventi riguardanti l'arredo urbano non ha tenuto conto  dell'eventualità di un "oscuramento" della farmacia, si può ragionevolmente ritenere che il Comune stesso ha arrecato "una turbativa" al regolare espletamento del Servizio Farmaceutico.

Qualora l'alberatura, per evidenti motivi estetici, non potesse essere rimossa, il Comune dovrà farsi carico dell'installazione di adeguata insegna ben visibile dalla strada e di appropriati cartelli indicatori.

In caso di diniego da parte del comune potrebbe anche ipotizzarsi il reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e questa eventualità potrebbe essere ventilata.

AFK
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