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30 novembre 2008
Richiesta

Giungono in farmacia pazienti con ricette SSN di stupefacenti compilate da medici sostituti che appongono la propria firma sulla ricetta del medico titolare, timbrata dal titolare che è in vacanza. Nonostante io faccia presente al sostituto che il ricettario stupefacenti è personale e che deve essere timbrato e firmato dal medico a cui è intestato (come da riferimento circolare 800.UCS/AG1/4869 del 30/06/2003) o quanto meno in caso di estrema urgenza il sostituto potrebbe apporre il proprio timbro accanto a quello del titolare, le mie richieste vengono difficilmente soddisfatte, mentre alcuni colleghi vicini al mio bacino di utenza continuano a spedire tali ricette. Il mio dubbio è che esista una nuova legge che permette al sostituto di utilizzare il ricettario del titolare, per quanto riguarda la prescrizione SSN di stupefacenti, e di apporre la sola firma del sostituto (spesso illeggibile) sotto il timbro del medico titolare. Potrei avere delucidazioni in merito prima di sollevare una polemica con i miei colleghi?

Consulenza

L'AIFA, nell'ambito di alcuni chiarimenti in materia di prescrizioni di stupefacenti effettuate in regime di Servizio Sanitario Nazionale, aveva comunicato che la ricetta mancante del codice del medico di famiglia o del servizio autorizzato non è spedibile a carico del SSN. Tale affermazione si poneva tuttavia in contrasto con quanto affermato dall'Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS) in ordine alle ricette rilasciate dai sostituti dei medici convenzionati. Infatti l'UCS, con circolare numero 800.UCS/AG1/4869 del 30 giugno 2003, aveva precisato che "la ricetta emessa dal medico sostituto non necessita dell'apposizione del codice regionale personale del medico". In seguito a questa incongruenza l'AIFA, con nota del 24/4/2008, ha ritenuto valide le indicazioni fornite dall'UCS. Nello specifico, pur ribadendo che l'indicazione sulla ricetta a ricalco del codice regionale rappresenta la norma quando la prescrizione sia effettuata da un medico convenzionato o da un servizio autorizzato, l'AIFA ha rilevato che qualora sia il sostituto di un medico convenzionato ad effettuare la prescrizione vale quanto precisato dall'Ufficio Centrale Stupefacenti in data 30/6/2003. Quanto riportato nel suo quesito è dunque corretto, non vi sono al momento disposizioni che consentano l'utilizzo dei ricettari stupefacenti dei medici convenzionati o dei servizi autorizzati (perché provvisti di codice) da parte dei medici sostituti che, in base alla nota AIFA 24/4/2008, sono tenuti ad utilizzare il proprio anche per prescrizioni a carico del SSN benché in assenza del codice regionale personale.

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