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17 marzo 2016
Richiesta

In riferimento all’obbligo di trasmissione degli scontrini fiscali parlanti al sistema tessera sanitaria, al fine di

 

evitare di incorrere in sanzioni, vorrei conoscere il comportamento da adottare qualora si presenti in farmacia

 

un cliente diverso dall’intestatario della ricetta.

 

Vorrei inoltre sapere come occorra comportarsi qualora la persona in farmacia chieda esplicitamente di

 

emettere lo scontrino con il proprio codice fiscale. In questo caso, spetta al farmacista verificare la corrispondenza

 

con l’intestatario della prescrizione?

 

Altra situazione che si potrebbe venire a creare è la richiesta verbale da parte del cliente di non trasmissione

 

del relativo scontrino.

 

 

Consulenza

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E del 2008 afferma che la detraibilità delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante fattura o scontrino fiscale in cui devono essere riportati la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale dell’intestatario, ovvero del soggetto che detrarrà la spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (scontrino parlante). La detrazione fiscale può essere fruita dal soggetto che sostiene effettivamente l’onere ancorché non sia l’intestatario della ricetta medica SSN spedita in farmacia. La trasmissione dei dati relativi alle ricette, prevista dall’art. 50 della Legge 326/2003, ha finalità diverse da quella dell’invio al sistema tessera sanitaria e anche i destinatari di questi dati sono diversi, perché i primi vengono inviati al MEF per consentire alle ASL di effettuare i controlli di competenza, mentre i secondi vengono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730 precompilato. L’art. 3 del D.M. 31/07/2015 precisa che l’invio telematico della spesa al Sistema Tessera Sanitaria è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall’assistito, al momento dell’emissione del documento fiscale: se si tratta di scontrino parlante il cliente non comunica al farmacista il proprio codice fiscale, se, invece viene emessa fattura, il farmacista annota sia sulla propria copia, sia nell’originale della fattura da consegnare al cliente, la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art.3 D.M. 31/07/15”.

 

 

 

Studio Brunello

 

 

 

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