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sconti sop e otc
Il decreto Bersani ci obbliga a fare gli sconti su tutti i SOP e OTC? Oppure possiamo scegliere noi i prodotti su cui praticare lo sconto?
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 nel testo coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (c.d. Decreto Bersani), all'art. 5, comma 3, dispone che ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione dei tutti i medicinali che non richiedono ricetta medica, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Nel contempo la norma in argomento abroga l'articolo 1, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 luglio 2005, n. 149 (c.d. Decreto Storace), ed ogni altra norma incompatibile.
Al momento, il prezzo indicato sulla confezione di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC) dal produttore, rappresenta il prezzo massimo di vendita. Il farmacista in farmacia e/o il farmacista che opera in altri esercizi commerciali può, ma non è obbligato, determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore su ogni confezione di SOP e OTC. Entro l'1.1.2008 il prezzo scomparirà dalle confezioni e il farmacista applicherà liberamente il prezzo di vendita sulla base del ricarico che intende applicare su quello di acquisto.