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08 ottobre 2009
Richiesta

Sono un titolare di farmacia che opera in un comune di 47.000 abitanti in cui sono aperte al pubblico 11 farmacie.

Con altre 3 farmacie operanti nello stesso comune, da qualche tempo facciamo stampare un pieghevole in cui pubblicizziamo le nostre offerte commerciali (sop, otc e parafarmaco) e in cui sono riportati i turni di servizio delle farmacie, per un periodo complessivo di quattro mesi.

Questo depliant viene distribuito al pubblico sia direttamente, presso le nostre farmacie, sia attraverso un servizio di mailing list su tutto il territorio comunale.

I miei quesiti sono i seguenti:

  • possiamo svolgere una simile azione pubblicitaria che interessa tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla pianta organica di ciascuna farmacia?
  • applicando prezzi uguali, stiamo contravvenendo alle normative dell'Antitrust?

 

Consulenza

L'art. 118 (Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico) del D.L.vo 219/2006 prevede al 1° comma che "Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della Salute ad eccezione:

a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale;

b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico, limitatamente ai farmacidi cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248"

Dal testo della norma sopra riportata, risulta evidente che il depliant pubblicitario che ci è giunto in copia, possa essere utilizzato solo per medicinali che non richiedono ricetta medica ovvero per i medicinali di cui all'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e possa essere distribuito od esposto solo nelle afrmacie a cui fa riferimento e si ritiene non possa essere diffuso tramite "mailing" generalizzata, per quanto previsto dal primo periodo dell'art.118. Infatti solo la pubblicità a mezzo stampa quotidiana o periodica e quella sui cartelli esposti nelle farmacie è esonerata dall'obbligo dell'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale. Dalla lettura attenta della norma appare quindi evidente che per le farmacie l'unica possibilità sia quella di esporre cartelli e diffondere pieghevoli in farmacia.

2) Trattandosi di iniziativa "scontistica" effettuata con le stesse modalità da quattro farmacie, (meglio se distanti tra loro) in un comune comprendente undici farmacie, non si ravvisano problematiche che possano riguardare la normativa antitrust e, solo qualora tutte le undici farmacie applicassero simultaneamente i medesimi prezzi sui medesimi prodotti medicinali, si potrebbe parlare di "cartello".

Prof. Maurizio Cini

AFK
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