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SCONFEZIONAMENTO E RICONFEZIONAMENTO IN BLISTER DISPENSATORI DI MEDICINALI
Per i soli pazienti in terapia farmacologica cronica continuata vorremmo predisporre tutti i medicinali esitati su prescrizione medica in dosi quotidiane, suddivise a loro volta secondo gli orari del piano terapeutico personalizzato.
A tale scopo è necessario:
- compilare per ogni paziente un dossier con i dati riguardanti la salute e la sua storia clinica;
- l'apertura delle confezioni originali dei farmaci per la loro suddivisione come da piano terapeutico personalizzato prescritto dai medici e/o specialisti;
Pertanto abbiamo bisogno di sapere:
- se è sufficiente una autorizzazione del paziente per la redazione del dossier;
- se dobbiamo allegare al dossier un originale delle prescrizioni mediche a tutela del nostro corretto operare;
- se è legale l'apertura delle confezioni originali dei farmaci, dei quali restituiremo a parte le confezioni stesse vuote all'acquirente, o se dobbiamo prima consegnarle integre al cliente che nella riconsegna manifesta la sua volontà di richiedere il nostro intervento;
- se possiamo predisporre la consegna domiciliare per le persone non autosufficienti.
Le domande che mi sono state rivolte configurano un vero e proprio progetto la cui articolazione supera i confini della semplice risposta a quesito. Faccio questa osservazione non già per la volontà di essere fiscale, ma perché la costruzione del progetto richiederebbe una ben diversa interazione per comprenderne l'impostazione.
Comunque, non mi sottraggo, almeno per la parte che può essere definitiva attraverso la risposta a quesiti:
1. Non è chiaro anzitutto se il progetto preveda, oltre allo sconfezionamento, anche un successivo riconfezionamento del medicinale, per esempio in blister, così da aiutare il paziente in una corretta assunzione del medicinale.
Se la questione fosse posta in termini di sconfezionamento e riconfezionamento la domanda riguardo alla legittimità dell'operazione avrebbe una risposta negativa, in quanto la normativa sui medicinali prodotti industrialmente e, da ultimo, il D.L.gs 24.4.2006 n. 219 sono nel senso di garantire al paziente la disponibilità di prodotti medicinali fabbricati e distribuiti secondo stringenti regole di qualità, sicurezza ed efficacia, tanto che qualsiasi modifica apportata dal produttore al confezionamento o all'etichettatura della specialità del medicinale deve essere recepita nel provvedimento di AIC.
Deve essere adottata una diversa ottica di servizio, nel senso della fornitura di un servizio professionale ulteriore e temporalmente successivo alla vendita delle specialità medicinali, espressamente finalizzato a facilitare l'esecuzione delle terapie e l'assunzione senza errori di medicinali.
Si tratta di un'attività che può rientrare in quella di supporto al corretto uso dei medicinali, tradizionalmente propria del farmacista e già riconosciuta dall'art. 1 D.L.gs n. 258/1991 e ribadita dall'art. 45 della direttiva 2005/36/CE del 7.9.2005.
In altre parole il paziente, dopo la vendita, dovrebbe riconsegnare il medicinale acquistato perché il farmacista proceda ad un allestimento posologico personalizzato.
Ovviamente consegna e riconsegna potrebbero risultare contestuali, nel senso che non vi deve essere necessariamente uno iato temporale e, tuttavia, deve risultare chiaro che ottenuta la disponibilità del medicinale, il paziente lo riconsegna per le operazioni di cui si tratta.
2. Quanto al problema di privacy, non va dimenticato che il farmacista è destinatario di un'autorizzazione di carattere generale al trattamento dei dati necessario allo svolgimento della sua attività professionale.
Questa autorizzazione di carattere generale gli consente di leggere, valutare e talora conservare la ricetta che contiene dati sensibili relativi alla salute del paziente.
La creazione di un dossier può essere strutturata in modo che si aggiungano dati diversi rispetto a quelli contenuti in ricetta o un trattamento sostanzialmente diverso dei dati ricavabili dalla ricetta ed in questo caso sarebbe certamente necessaria una notifica al garante della privacy; il dossier, alternativamente, potrebbe essere solo una forma di trattamento della ricetta, diciamo meglio dei dati sensibili contenuti nella ricetta, ricompresa nell'autorizzazione di carattere generale di cui è destinatario il farmacista: la discriminante tra l'una e l'altra fattispecie è data, soprattutto, dalla circolazione del dossier di cui, evidentemente, bisognerebbe approfondire le caratteristiche, così da verificare se è sufficiente un'autorizzazione del paziente, comunque sempre necessaria, oppure una notifica al Garante.
3. Quanto alla consegna domiciliare, trattandosi di un'attività successiva alla vendita che, lo ripeto, deve riguardare il farmaco nella sua integrità, non vedo particolari problemi che non siano riferibili anche alla consegna del farmaco nella sua interezza, ciòè l'osservanza delle cautele