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30 giugno 2008
Richiesta

L'Asl mi ha contestato alcune ricette di Isotretinoina perché mancanti della data di certificazione (nonostante la successiva dichiarazione scritta dal medico attestante l'esecuzione del test di gravidanza) o per spedizione oltre i sette giorni e mi ha inflitto una sanzione di 11.000 euro. La sanzione mi è stata triplicata in quanto la farmacia è gestita in società (s.n.c.) con mio padre e mia sorella.

Consulenza

In base alla prescrizioni fornite dall'Aifa in merito alla dispensazione di isotretinoina orale il farmacista ha la responsabilità di: - verificare che la ricetta riporti le informazioni richieste, ovvero data di certificazione della paziente e dosaggio giornaliero prescritto (espresso in mg/kg). Nel caso in cui la ricetta non riporti tali informazioni è tenuto a chiedere chiarimenti al medico prescrittore. Preciso che con nota in data 13.12.2006, l'Aifa ha chiarito che per data di certificazione si intende la data in cui il medico, verificati lo stato di non gravidanza e la copertura contraccettiva della paziente, attesta l'idoneità della stessa al trattamento con isotretinoina; tale data di regola coincide con quella di prescrizione; in ogni caso, ove il farmacista riscontri due date diverse sulla ricetta, deve contattare il medico, al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti, e comunque considerare cautelativamente i sette giorni di validità della ricetta dalla data meno recente; non è invece obbligatorio indicare sulla ricetta la data in cui è stato effettuato il test di gravidanza; - di dispensare a donne in età fertile entro un limite massimo di sette giorni dalla data di certificazione riportata sulla ricetta, ovvero dalla data in cui il medico prescrittore si sarà sincerato dello stato di non gravidanza e della copertura contraccettiva della paziente. Le ricette presentate oltre i sette giorni da questa data devono essere considerate scadute a tutti gli effetti e devono essere rinnovate dal medico prescrittore; - dispensare isotretinoina a donne in età fertile solo per un ciclo di terapia di massimo 30 giorni; - informare il paziente di riconsegnare in farmacia le dosi di medicinale non utilizzate al termine della terapia. Pertanto in base a quanto sopra esposto emerge che da un punto di vista formale sono fondate le contestazioni della Asl in quanto la spedizione di ricette oltre i sette giorni è irregolare, come pure la spedizione della ricetta in mancanza della espressa indicazione della data di certificazione. Diverso invece l'aspetto della triplicazione della sanzione da lei lamentata. Il principio fondamentale è che ad una violazione corrisponde una sanzione e non già più sanzioni e che "se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" (art. 6 legge n. 689/81). Tale vincolo di solidarietà per cui, in caso di mancato pagamento da parte di chi è obbligato in prima persona, la violazione deve essere pagata dalla persona giuridica di cui l'obbligato è il legale rappresentante, è cosa ben diversa dalla responsabilità concorrente per la quale "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge" (art. 5 legge 689/81). Nel caso specifico il concorso non solo non è dimostrato, ma neppure può presumersi, nel senso che il comportamento errato è stato tenuto non già da tutti i soci in concorso tra di loro, ma solo da chi materialmente, immagino il direttore responsabile della farmacia, ha commesso l'errore. Se questi non fosse identificato, dovrebbe rispondere il direttore responsabile per tale sua veste. Gli altri due soci, perciò farebbero bene a fare opposizione sulla scorta di questo principio. Ciò naturalmente se corrispondesse alla realtà dei fatti una triplicazione che non sono in grado, alla luce della documentazione inviatami, di confermare. Non vorrei che si trattasse di un equivoco e che fosse stata presa per reiterazione della sanzione riferita ad un medesimo comportamento l'applicazione della sanzione per ciascuna ricetta e quindi di più sanzioni per fatti pressoché identici anziché di una sanzione cumulativa. Se le cose stessero così, la questione sarebbe molto diversa e richiederebbe altra trattazione.

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