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01 aprile 2008
Richiesta

L'ultima finanziaria consente di rivalutare le quote societarie del 2%. Questa disposizione si applica anche alle farmacie? Solo a quelle gestite in forma societaria o anche a quelle gestite sotto forma di ditta individuale?

Consulenza

La Finanziaria 2008 riapre la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti non in regime d'impresa, quindi per quanto riguarda le farmacie solo le quote di partecipazione in S.n.c o in S.a.s.
Le partecipazioni oggetto di rivalutazione sono quelle possedute all'1.1.2008, mentre il termine ultimo per effettuare la rivalutazione è il 30.6.2008, data entro la quale è necessario far redigere e asseverare la perizia di stima e versare la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta.
La rivalutazione consente, in occasione di una successiva cessione, di ridurre l'ammontare della plusvalenza realizzata in quanto viene aumentato il costo di carico della partecipazione o del terreno.
Il DDL Finanziaria 2008, nell'art. 3, comma 51 riapre il termine per effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
La riapertura è avvenuta attraverso la modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ai sensi del quale:
"Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008."
Per effetto della predetta modifica normativa la rivalutazione è possibile fino al 30.6.2008 e riguarda, come accennato, partecipazioni e terreni posseduti all'1.1.2008.
Come noto, la rivalutazione consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l'emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.
MODALITà PER LA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del nuovo costo alla data dell'1.1.2008.
L'imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del:
- 2% per le partecipazioni non qualificate (inferiori al 25% del capitale)
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente:
- in un'unica soluzione entro il 30.6.2008;
- in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
1° rata entro il 30.6.2008;
2° rata entro il 30.6.2009 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2008;
3° rata entro il 30.6.2010 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2008.

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