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01 marzo 2009
Richiesta

è stato pubblicato da "l Sole24Ore" un articolo in cui si parla delle rivalutazioni, concesse dal Ministero delle finanze, dei beni aziendali in sede di conferimento e/o fusione, includendo come bene anche l'avviamento, dietro il pagamento di una imposta pari al 16% che renderebbe possibile, a quanto pare, l'ammortamento in 9 anni.
Tale rivalutazione può essere anche utilizzata in sede di vendita di una farmacia?

Consulenza

Il presupposto della rivalutazione ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/2008 è un'operazione straordinaria di conferimento, fusione o scissione. Quindi, il titolare di una farmacia gestita in forma di ditta individuale, non può procedere alla rivalutazione del valore di avviamento in quanto manca il presupposto che ne integra l'emersione.
Qualora la rivalutazione fosse realizzata da una società conferitaria, prima di procedere alla vendita sarebbe necessario attendere almeno 3 anni dalla data di efficacia del conferimento a norma dell'art. 7 della legge 362/1991, in quanto tale operazione costituisce un trasferimento al pari di una cessione.
Allo stato attuale della normativa, però, non si può ignorare la disciplina in materia di elusione fiscale (a mero titolo di esempio l'art. 37 bis Dpr 600/1973) e, ancor più attuale, la questione dell'abuso di diritto sollevato dalle molteplici recenti sentenze della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 30056/2008, n. 30055/2008 e n. 30057/2008, 2/12/2008- 23/12/2008).

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