Utifar
RINNOVO DEI CONTRATTI
Vi scrivo in merito alle causalità da utilizzare per prorogare
o rinnovare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi
complessivi con stesso datore di lavoro, anche considerando
il decreto milleproroghe.
Nello specifico, ho una collega farmacista con contratto in
scadenza e vorrei prolungarlo ben oltre i 12 mesi consentiti.
So che per andare oltre i 12 mesi serve una causalità.
Vi chiedo pertanto se posso sforare con proroga i 12 mesi
della collega con tempo determinato e quale possa essere
la causalità accettabile da inserire nella proroga/rinnovo per
far prolungare il tempo determinato di qualche mese vista le
situazioni di assenze e di incertezze cui devo fare fronte in
questo periodo, tra le quali una collega in congedo.
Come ben specifica, è possibile stipulare contratti, senza alcuna causale, solo per contratti di durata fino a 12 mesi.
Il termine apposto, può superare i 12 mesi, ma non eccedere i 24 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:
- Casi previsti dalli CCNL (ma il contratto delle farmacie nulla dice al riguardo)
- Esigenze di sostituzioni di altri lavoratori
- In assenza di disposizioni dei contratti collettivi, e comunque entro il 31 dicembre 2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Le esigenze sopra specifiche non dovranno essere generiche ma rappresentare il reale fabbisogno temporaneo dell’azienda e dovrà persistere per tutta la durata del rapporto di lavoro, proroghe comprese. In particolare, dovrà essere una specifica esigenza oggettivamente verificabile, che attiene al singolo contratto che si sta stipulando.
Ricordo, infine, che la norma dispone che in caso di stipulazione di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Alcune novità vi saranno, probabilmente, con la legge di bilancio 2025 ma siamo ancora in attesa di pubblicazione.
Una possibile alternativa è quella di esaurire i 12 mesi ed effettuare una nuova assunzione per sostituire la dipendente in congedo L.104/92 (sempre se l’autorizzazione sarà prorogata).
Studio Brunello