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31 agosto 2007
Richiesta

Per il locale della farmacia di cui sono titolare ho un contratto di affitto che, dopo 12 anni ( 6 + 6 ), sta per scadere. Il proprietario, per il rinnovo, mi ha chiesto una cifra più che doppia rispetto a quella attuale.
E' una richiesta legittima?
Il proprietario deve disdire il vecchio contratto?
Sono previste delle penalità per il mancato rinnovo?
Esiste la possibilità che io rifiuti questa spropositata richiesta e con quali modalità?

Consulenza

La durata minima della locazione è di anni 6 + 6 anni di primo rinnovo obbligatorio.
Alla prima scadenza però, rispettivamente dopo i primi sei , il locatore, in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo.
Se non è pattuita la durata oppure è pattuita una durata inferiore, si applica la durata minima stabilita per legge.
E' ammesso che le parti prevedano comunque una durata superiore a quella legale, comunque però non superiore a 30 anni.
Il canone è pattuito liberamente dalle parti.
Il canone può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale ( 6 + 6 anni), ma solo se è stata inviata regolare disdetta ( 12 mesi prima della scadenza).
La disdetta deve essere inviata 12 mesi prima della scadenza del contratto e va inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di di mancato, o tardivo, invio della disdetta il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni.
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, e alberghiero, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 legge 392/78 (quindi anche per l'attività di farmacia), ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.
L'indennità deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
La normativa propria del diritto della farmacia (autorizzazione della Autorità sanitaria) non si applica al caso di specie ma unicamente alle procedure di rilascio a causa di sfratto.

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