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Ricetta veterinaria in triplice copia
Risiedo in una zona con alta intensità di allevamenti bovini e mi pervengono prescrizioni di veterinari redatte su ricetta in copia singola non ripetibile di preparazioni a base di iodio al 5% per lavaggi podali e di clorexidina allo 0,2% per la detersione dei capezzoli.
Le prescrizioni sono regolari e quindi posso evaderle liberamente, oppure è necessaria la ricetta in triplice copia anche per queste preparazioni che se allestite industrialmente non richiedono alcuna prescrizione medico-veterinaria per la dispensazione?
Le prescrizioni riportate nel quesito sono preparazioni magistrali veterinarie perché rispondenti alla definizione di formula magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L.vo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice dei medicinali per uso veterinario): "... medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali, comunemente noti come formula magistrale".
Occorre tenere presente che anche le medesime preparazioni possono essere prodotte dall'industria in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) riportante le indicazioni terapeutiche.
Come sopra enunciato, una prescrizione medica, anche se prescrivente disinfettanti per uso esterno destinati ad animali, è una ricetta magistrale veterinaria, perchè riporta la formulazione del medico, ovvero la sua richiesta al farmacista dell'allestimento di un medicinale secondo una certa composizione voluta.
L'art. 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti) del D.L.vo 193/2006 prevede:
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
L'art. 76 del Codice disciplina a sua volta la prescrizione dei medicinali veterinari disponendo, al comma 7, che la previsione del proprio comma 3, ovvero l'uso obbligatorio della ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia, si applica anche all'uso in deroga di cui all'art. 11 (soprariportato).
Per quanto esposto, è parere dello scrivente che la ricetta magistrale veterinaria destinata ad animali produttori di alimenti debba essere non ripetibile e redatta su ricettario veterinario in triplice copia.