Utifar
Riassorbimento di farmacia rurale
Sono titolare di farmacia rurale istituita in una frazione che conta 400 abitanti con il criterio topografico nel 1981.
Il comune comprende nel suo territorio anche una frazione di 2500 abitanti. Nel capoluogo esiste una sola farmacia per 7500 abitanti. In settembre, sfruttando la legge di una farmacia ogni 3500 abitanti, il Comune ha deliberato la richiesta dell'apertura di una nuova sede farmaceutica (comunale).
Può la mia farmacia, essendo soprannumeraria, essere riassorbita nella riorganizzazione della nuova pianta organica del Comune al posto di quella comunale?
La Sua farmacia deve essere senz'altro riassorbita, ma non vedo perché mai dovrebbe considerarsi soprannumeraria, visto il quorum di 3.500 abitanti ed il fatto che il Comune, se ho ben capito, ha una popolazione totale di 10.400 abitanti e due farmacie già aperte, di cui una è la Sua istituita con il criterio della distanza, ed un'altra in arrivo. In altri termini, è giusto che a regime il Comune abbia tre farmacie, nessuna delle quali può ritenersi ormai più istituita con il criterio della distanza. Il riassorbimento, tuttavia, non comporta automaticamente la modificazione dei confini della sede, che potrebbe non essere concessa per ragioni di pubblico interesse, bensì che la farmacia già istituita con il criterio della distanza non debba essere messa, per così dire, tra parentesi, nel considerare il numero delle farmacie da stabilirsi sul territorio comunale in base al rapporto con la popolazione residente.