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05 dicembre 2011
Richiesta

Sono stato dapprima titolare di farmacia rurale e, in seguito, socio al 50% di una s.n.c. di cui
ho ceduto le quote tre anni fa. Da allora, non ho esercitato la professione di farmacista.
Posso costituire una ulteriore s.n.c. o devo prima riacquisire lʼidoneità?

Consulenza

Le uniche limitazioni che la legge prevede a carico del farmacista come conseguenza di una cessione, riguardano la cessione della titolarità ma non delle quote di una società. Nel suo caso quindi, lei può entrare a fare parte di una società tra farmacisti, essendo in possesso del requisito idoneativo (in quanto già stato titolare di farmacia) ed inoltre tale requisito essendo già
stato riconosciuto in sede di costituzione della precedente società. Lei invece non potrebbe divenire titolare di una nuova farmacia avendo lasciato trascorrere i due anni previsti dal 7° comma dellʼart. 12 della legge 475/68. In tale ipotesi lei dovrebbe riacquisire lʼidoneità alla titolarità mediante il superamento di un concorso nei due anni precedenti lʼacquisto ovvero avere esercitato per sei mesi durante lʼanno precedente.

Prof. Maurizio Cini

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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