Utifar
Revoca di dispensario
Vorremmo sapere se è possibile che il comune dove è situata la farmacia possa togliere il dispensario sito nello stesso comune per darlo ad una farmacia di un comune limitrofo.
La gestione dei dispensari "ordinari" (per distinguerli da quelli stagionali) è, di preferenza, affidata, in attesa dell'assegnazione a concorso della relativa sede farmaceutica, al titolare della farmacia più vicina. L'art. 6 della Legge 362/1991 che ha sostituito i commi 3, 4 e 5 della legge 221/1968 prevede infatti che: "La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina". La preferenza della vicinanza è dettata dall'ovvia necessità di facilitare il compito del titolare della farmacia per provvedere anche alla gestione del dispensario. La preferenza della vicinanza tuttavia, potrebbe venire meno qualora nel dispensario affidato alla farmacia più vicina non venissero, ad esempio, rispettate le condizioni di esercizio previste (orari, dotazioni, medicinali urgenti, ecc.). Si ritiene in ogni caso che la revoca dell'affidamento da parte della Pubblica Amministrazione debba essere ampiamente motivata. In altra ipotesi e valutando l'opportunità in termini di tempi entro i quali la relativa sede farmaceutica verrà assegnata a concorso e attivata, nonché in mancanza di adeguate motivazione di revoca, potrebbe essere presentato ricorso al TAR.