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30 novembre 2008
Richiesta

Ai fini della revisione della pianta organica, occorre considerare la totalità della popolazione residente in un comune oppure si può depennare la popolazione residente nelle frazioni, in cui è presente una farmacia rurale, per deliberare la nascita di una nuova sede farmaceutica?

Consulenza

Il quesito trova una risposta certa direttamente nella Legge. Il secondo comma dell'art.104 Tuls 1934, così come sostituito dall'art.2 della legge n. 362/1991, prevede che in sede di revisione delle piante organiche successive all'entrata in vigore di quest'ultima legge, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza siano riassorbite nel numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti di legge, siano considerate in soprannumero. La norma richiamata comporta perciò che tutta la popolazione presente nel territorio comunale, ancorché residente in una frazione già servita da una farmacia rurale, sia computata nel numero complessivo degli abitanti in base al quale stabilire il numero delle farmacie che possono essere presenti sull'intero territorio comunale.

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