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RETRIBUZIONE DELLA PRATICA PROFESSIONALE
In materia di pratica professionale biennale post-laurea (legge N°892 del 22/12/84), finalizzata ad ottenere l'idoneità, si chiede se detta pratica possa svolgersi a titolo gratuito, senza che venga ad instaurarsi un rapporto di lavoro. Per quanto riguarda le spese sostenute dal praticante, si può prevedere un rimborso forfettario tramite una ricevuta mensile per giustificare il pagamento di dette spese? Detta ricevuta è deducibile fiscalmente? Gradirei inoltre sapere che tipo di copertura assicurativa occorre stipulare e se, nel caso di praticante donna, vengano applicate le norme sulla maternità anche in assenza di rapporto di lavoro.
A nostro parere chi svolge la pratica professionale in una farmacia, finalizzata ad ottenere l'idoneità, la svolge o come collaboratore e come direttore, essendo questi i due unici inquadramenti funzionali che il farmacista può ricoprire nella farmacia. Pertanto l'inserimento del farmacista dovrebbe svolgersi in uno dei rapporti giuridici ammessi quali il lavoro dipendente, impresa familiare, associazione in partecipazione, lavoro autonomo. Forse nell'ambito del lavoro autonomo si potrebbe considerare lecita la pratica a titolo gratuito, il compenso infatti non è un elemento fondamentale di tale rapporto, tenendo, però ben presente che questo rapporto deve concretamente nascere autonomo fin dal momento del suo instaurarsi e per tutto il suo svolgimento. Non dovrà quindi avere quegli indici rivelatori tipici del rapporto di lavoro dipendente quali il vincolo di subordinazione, osservanza di un orario di lavoro , l'assenza del rischio, la natura della prestazione, la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Al praticante donna verrà applicata la norma sulla maternità facendo riferimento alla tipologia contrattuale instaurata.
Studio Brunello