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15 settembre 2010
Richiesta

Vorrei ricevere delucidazioni sugli adempimenti del farmacista in caso di reperibilità notturna e sull'obbligatorietà di servizio.

Consulenza

La materia sullo svolgimento del servizio farmaceutico fuori dagli orari di normale apertura delle farmacia, chiamato anche “di turno” o di “guardia farmaceutica” è regolato dalle leggi regionali che ogni regione ha emanato. Nella regione Campania è vigente la legge 1 febbraio 1980, n. 7, più volte modificata, da ultimo dalla legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010. In relazione alla  problematica da lei sollevata però la legge non è mai stata modificata e quindi resta vigente il testo degli articoli 5, 6, 7 , 8 e 9 che si riportano qui sotto.

Legge regionale Campania 1.2.1980, n. 7

Art. 5 - Durante l’intervallo pomeridiano di cui allo art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 6 - Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:
a) in tutti i Comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all' art. 2, nonchè in base alle norme di cui all' art. 5, lettere a) e b);
b) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 7 - Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sarà assicurato:
a) nei Comuni con più di 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.0

Art. 8 - Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell' ora di rilascio della ricetta stessa.

Art. 9 - Gli orari relativi all’apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti per i Comuni con più di una farmacia dal Sindaco del Comune  interessato, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti; per i Comuni con farmacia unica sono stabiliti dal Medico provinciale su proposta dell’Ordine dei Farmacisti e sentito il Sindaco e l’Ufficiale Sanitario del Comune stesso e di quelli nei quali sono comprese le farmacie più vicine. I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal Medico provinciale competente, su proposta dell' Ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.

Il servizio di guardia farmaceutica è obbligatorio sulla base della legge regionale sopra riportata. Per “reperibilità” si intende, a norma dell’art. 8, la disponibilità del farmacista a recarsi in farmacia, nel più breve tempo possibile, in seguito a richiesta del cittadino munito di ricetta urgente. A questo fine all’ingresso della farmacia deve essere apposta l’indicazione su come esercitare il diritto di chiamata, indicando un indirizzo al quale recarsi per effettuare personalmente la chiamata ovvero un numero telefonico. In questo caso però si deve garantire la assoluta reperibilità telefonica e quindi sarebbe opportuno attivare un sistema mediante operatore (magari tramite un’agenzia di vigilanza) allertato da un campanello posto in buona evidenza all’ingresso della farmacia. La legge infatti tace sulle modalità che il cittadino deve seguire ma la questione è di particolare delicatezza in quanto la mancata reperibilità può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio a norma dell’art. 331 del codice penale. Sono noti infatti casi in cui il telefono ha suonato a vuoto o, al campanello di casa non ha rispostonessuno. Proprio per questi motivi, suggerisco l’interposizione di un call-center che può testimoniare a posteriori le chiamate ricevute.

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