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20 gennaio 2011
Richiesta

è da parecchio tempo che penso alla possibilità di poter offrire all’interno della farmacia una figura professionale di riferimento per i problemi legati ai difetti visivi. Penso che inserire un servizio di questo tipo all’interno della farmacia confermi l’attenzione verso salute e benessere in una visione globale della persona, aggiungendo alle differenti specializzazioni anche quella della vista ed offrendo in tal modo un nuovo servizio al cittadino. Recentemente sono venuto a conoscenza del DDL 1627 dove nell’art. 2 parla di Modifiche all’articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , ed è sulla base di questo che mi sono deciso di avvalermi della collaborazione di un ottico. L’iniziativa prevede: Corner ottico all’interno dei locali della farmacia completo di apparecchiature e strumentazione diagnostica per l’esame del visus; Gamma di montature da vista senza brand altisonanti ma con grande attenzione verso qualità, funzionalità ed ergonomia; Personale gestione del corner in qualità di ottico diplomato, abilitato alla prescrizione di occhiali da vista nei limiti professionali previsti ed all’esecuzione di qualsiasi occhiale su presentazione di prescrizione medica; Il banco di vendita farmaci è separato da quello ottico; Il personale che si occupa di farmaci non si occupa di ottica e viceversa; Lo scontrino di vendita sarà emesso dalla farmacia. Vi sarei davvero grato se poteste confortarmi in questa decisione confermandomi la percorribilità dell’iniziativa.

Consulenza

Gentile Dottore, rispondo alla sua richiesta di chiarimento in data 20 novembre scorso, in materia di attività di ottico all'interno di una farmacia. Non vedo ostacoli al progetto che mi espone e le posso anche ricordare che questa è la linea che tiene l'associazione Utifar. Conosco altri casi in cui attività del tipo della sua vengono svolte all’interno di una farmacia. La recente normativa in materia di servizi in farmacia (legge 69/2009 e D.Lvo 153/2009) permette una conferma dell’evoluzione della farmacia in questo senso. Le norme che le ho citato al momento sono ancora sotto esame per gli aspetti relativi alla spesa a carico del Ssn, ma si può scorgere una certa apertura che diviene sicuramente più ampia in ambito privato. Il DDL 1627 che lei cita propone una riformulazione dell’art. 102 del Tuls che non permetta equivoci interpretativi. L’attuale testo, non vieta comunque assolutamente le attività in questione, considerando infatti incompatibile “l’esercizio della farmacia” con altre professioni sanitarie o arti ausiliarie nel senso di escludere che il professionista farmacista (come persona fisica) cumuli su se stesso l’esercizio di altre professioni sanitarie. In buona sostanza con la modifica legislativa si vuole evitare che qualcuno confonda “l’esercizio della farmacia” con la “titolarità di farmacia”. Per “esercizio della farmacia” si deve invece intendere l’esercizio della professione di farmacista al pari dell’esercizio  della professione di medico-chirurgo (esercizio della medicina) o di avvocato (esercizio dell'avvocatura) ecc. Concludo pertanto ritenendo non incompatibile con la legislazione vigente, la presenza in una farmacia aperta al pubblico di un corner ottico nel quale un professionista abilitato all’esercizio di questa professione svolga tutte le attività che la legge gli consente.

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