Utifar
Registro informatico
Gradirei sapere se è possibile sostituire in farmacia il registro di carico e scarico stupefacenti con uno informatico.
L'art. 60, DPR 309/1990 nel testo modificato ed aggiornato, al 5° comma prevede: "In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14."
Il 5° comma dell'art. 60 di cui sopra, è stato introdotto con le modifiche apportate al DPR 309/1990 nel 2006, ma il decreto ivi previsto non è stato emanato, pertanto occorre fare riferimento al precedente Decreto del Ministero della Sanità 1° luglio 1976 (modificato dal Decreto 15 marzo 1985 - in allegato) che già autorizzava anche le farmacie all'uso di tabulati elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita predisponendone inoltre le modalità di attuazione.
In sintesi, le farmacie che decidono di avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione per raccomandata al Ministero della salute -Ufficio centrale stupefacenti (e, per opportunità, inviare la copia alla ASL competente). Inoltre, secondo quanto disposto al 2° comma del Decreto 1/7/1976, le pagine dei tabulati devono recare la ragione sociale dell'impresa, devono essere numerate progressivamente e firmate dall'autorità sanitaria locale. Infine le registrazioni vanno effettuate con numerazione progressiva per ordine cronologico indipendentemente dal tipo di prodotto cui si riferiscono.