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28 ottobre 2011
Richiesta

Desidero   sapere   se  è  ancora   obbligatorio tenere il registro delle sostanze  zuccherine in farmacia.

Consulenza

La normativa più recente riguardo la tenuta obbli- gatoria del registro delle sostanze zuccherine è contenuta nella Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comu- nitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino). Al Capo V della legge (Disposizioni comuni), art. 28, comma 1 si preve- de che: "I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di gluco- sio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli pro- gressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di deten- zione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano". Se ne deduce che il registro per queste sostanze dovrebbe essere detenuto solamente qualora la farmacia le vendesse direttamente al pubblico come tali o come grossista (ipotesi remota per una farmacia), come vendita al minuto. Il 2° comma dell'art. 28 prevede infatti che qualora sia effettuata una vendita al minuto deve essere fatta annotazione sul registro del nominativo e del recapito all'acquirente: "I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente". Alla luce di quanto disposto al comma 3, è oppor- tuno ricordare che la Tabella per titolari di farma- cie non ricomprende le sostanze alimentari come tali, escludendone pertanto la vendita nelle farma- cie. Diverso e, a mio parere non soggetto ad alcun obbligo di tenuta del registro, l'acquisto e la detenzione in farmacia di sostanze zuccherine destinate all'allestimento di formulazioni magi- strali ed officinali, che peraltro devono possedere i requisiti di F.U. e che quindi devono essere acquistate dal farmacista presso il rivenditore di materie prime ad uso farmaceutico. Peraltro, una Nota Prot. n. 18234 del 29.11.1995 (allegato N. 1) dell'Ispettorato Centrale Repres- sione frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che però non si è in grado di reperire nel testo originale, eliminerebbe l'obbli- go per le farmacie della detenzione del registro delle sostanze zuccherine almeno per quanto riguarda l'attività galenica.

Prof. Maurizio Cini

AFK
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