Logo di Utifar
28 ottobre 2011
Richiesta

Desidero   sapere   se  è  ancora   obbligatorio tenere il registro delle sostanze  zuccherine in farmacia.

Consulenza

La normativa più recente riguardo la tenuta obbli- gatoria del registro delle sostanze zuccherine è contenuta nella Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comu- nitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino). Al Capo V della legge (Disposizioni comuni), art. 28, comma 1 si preve- de che: "I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di gluco- sio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli pro- gressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di deten- zione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano". Se ne deduce che il registro per queste sostanze dovrebbe essere detenuto solamente qualora la farmacia le vendesse direttamente al pubblico come tali o come grossista (ipotesi remota per una farmacia), come vendita al minuto. Il 2° comma dell'art. 28 prevede infatti che qualora sia effettuata una vendita al minuto deve essere fatta annotazione sul registro del nominativo e del recapito all'acquirente: "I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente". Alla luce di quanto disposto al comma 3, è oppor- tuno ricordare che la Tabella per titolari di farma- cie non ricomprende le sostanze alimentari come tali, escludendone pertanto la vendita nelle farma- cie. Diverso e, a mio parere non soggetto ad alcun obbligo di tenuta del registro, l'acquisto e la detenzione in farmacia di sostanze zuccherine destinate all'allestimento di formulazioni magi- strali ed officinali, che peraltro devono possedere i requisiti di F.U. e che quindi devono essere acquistate dal farmacista presso il rivenditore di materie prime ad uso farmaceutico. Peraltro, una Nota Prot. n. 18234 del 29.11.1995 (allegato N. 1) dell'Ispettorato Centrale Repres- sione frodi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che però non si è in grado di reperire nel testo originale, eliminerebbe l'obbli- go per le farmacie della detenzione del registro delle sostanze zuccherine almeno per quanto riguarda l'attività galenica.

Prof. Maurizio Cini

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
medybox
Registrati alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime novità e aggiornamenti dal nostro team.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri