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01 ottobre 2007
Richiesta

Sto per diventare direttrice di una farmacia di nuova istituzione e mi sarebbe utile avere un riassunto in merito a
- registri da tenere in farmacia
- testi obbligatori in farmacia
- autorizzazioni che la farmacia deve ottenere per poter essere operativa.

Consulenza

I registri da detenere obbligatoriamente in farmacia sono:
- il registro stupefacenti, che deve essere di modello ministeriale (D.M. 20 aprile 1976), è acquistabile presso rivenditori tipo "Buffetti", deve essere vidimato (numerato e firmato in ogni pagina) dal responsabile della ASL o da un suo delegato (art. 60, comma 1, DPR 309/1990 nel testo aggiornato);
- il registro dei veleni (non di modello ministeriale, né vidimato) da utilizzarsi solo per la vendita di veleni destinati all'uso artigianale (art. 147 TULS);
- il bollettario dei buoni-acquisto, ognuno composto da quattro copie di cui al Decreto Ministero Salute 18 dicembre 2006, si utilizza per le richieste singole o cumulative di sostanze stupefacenti, presentato in blocchi preconfezionati contenenti non più di cento buoni-acquisto, numerati secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna farmacia. L'onere dell'approvvigionamento del bollettario è a carico delle singole farmacie ed è facoltà degli ordini professionali mettere a disposizione dei propri iscritti blocchi già predisposti.
I testi da detenere obbligatoriamente in farmacia e da rendere ostensibili al pubblico sono:
- la F.U. italiana nel testo vigente: F.U. XI Ed. e 1° Suppl. (art. 123 TULS) - la detenzione della Farmacopea Europea non è obbligatoria;
- la Tariffa Nazionale dei Medicinali - Decreto Ministero sanità 18 agosto 1993 - (art.123 TULS);
- una o più copie della Lista ministeriale dei medicinali generici/equivalenti nella versione aggiornata (art. 1, comma 2, D.L. 27 maggio 2005, n. 87).
L'apertura e l'esercizio di una farmacia richiedono:
- decreto di autorizzazione all'esercizio farmaceutico (artt. 104 e 111 TULS e art. 3, legge 362/1991), rilasciato dal Sindaco o dalla ASL a seconda della normativa regionale in materia farmaceutica. Nella regione Piemonte il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie è attribuito alla ASL (Legge regione Piemonte 14 maggio 1991, n. 21 art. 3, comma 1);
- pagamento della tassa speciale di concessione (art. 108 TULS).

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