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01 marzo 2008
Richiesta

Desidererei avere delle delucidazioni circa le nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007 ai commi 40-42, laddove si parla della possibilità per una farmacia gestita in forma di società in nome collettivo di optare per l'assoggettamento dei redditi a tassazione separata del 27,50%. In particolare vorrei capire, in caso di prelievo da parte dei soci, quale sarebbe il reddito imponibile totale risultante su cui calcolare il valore delle imposte da cui scontare l'aliquota del 27,50 già versata.

Consulenza

La Finanziaria 2008 (legge n.224 del 24 Dicembre 2007) prevede all'art.1 commi 40-42 la possibilità per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, in contabilità ordinaria, di optare per l'assoggettamento dei redditi a tassazione separata applicando un'aliquota forfetaria del 27.5% (pari all'aliquota Ires riformata) se i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. Il nuovo regime si basa su una serie di presunzioni: di certo la più importante è quella secondo la quale la tassazione separata è applicabile solo se gli utili restano investiti in azienda, senza possibilità per l'imprenditore o socio di effettuare prelievi; qualora, infatti gli utili siano prelevati ed entrino nella disponibilità del privato cittadino, si torna alla tassazione ordinaria secondo il meccanismo progressivo scomputando a credito l'imposta versata del 27,5%. Inoltre diventano rilevanti anche i movimenti del patrimonio: la legge prevede infatti che il saldo dei prelievi effettuati nell'esercizio dal patrimonio sono da considerare prelievo degli utili dell'esercizio in corso o degli esercizi precedenti. Se invece i prelevamenti eccedono il patrimonio e non trovano capienza nell'utile dell'esercizio, si considerano prelievo di utili successivi. Altro aspetto delicato è la cessazione dell'attività o di revoca dell'opzione: in questo caso infatti tutti gli utili tassati separatamente si considerano prelevati e devono essere assoggettati all'imposizione progressiva. Il decreto Ministeriale che dovrà essere emanato (chissà quando visto il recente tonfo governativo) per dare attuazione alla normativa dovrà inoltre chiarire: - le modalità dell'opzione; - il regime di imputazione delle perdite; - il trattamento delle riserve di utili. In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il suddetto regime e le altre componenti del patrimonio netto.

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