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QUARANTENA FIDUCIARIA
Sono un farmacista libero professionista. Mi è stata imposta la quarantena fiduciaria poiché ad un mio stretto familiare è stato diagnosticato il COVID-19. L’Asl, nonostante abbia fatto un tampone molecolare risultato negativo, sostiene di non poter applicare la deroga come operatore sanitario. Vorrei sapere se è giusto non poter esercitare la professione fino a secondo tampone negativo e se è prevista qualche misura a sostegno economico per le perdite che sto subendo.
L’articolo 14 del Decreto Cura Italia recita: “La misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (ovvero l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano) non si applica: a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”. I successivi decreti sull’emergenza prevedono esplicitamente la proroga di una serie di misure contenute nel medesimo decreto. In particolare è prevista che sia prorogata “l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano” (articolo 1, comma 2 lettera d del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19). Di conseguenza, implicitamente si protrae la DEROGA a tale misura, ovvero che la quarantena precauzionale non si applica agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali, ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Tali soggetti sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (art. 14 del decreto Cura Italia). Per quanto concerne eventuali ristori questi sono previsti in svariati decreti ed in alcuni provvedimenti dell'ENPAF a seconda della specifica situazione.
Avv. Paolo Leopardi