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04 febbraio 2010
Richiesta

Ho a disposizione un locale con quattro stanze/uffici adiacente alla mia farmacia, al momento con ingresso separato ma facilmente collegabile dall'interno attraverso un corridoio.

Esiste la volontà di alcuni operatori sanitari ad aprire un centro estetico e di consulenza in  tali locali per creare una sorta di centro "salute benessere "

Io avrei intenzione di collegare  i due locali creando una sorta di zona servizi ben delimitata e dare in uso con un rapporto di tipo libero professionale tra la farmacia ed i liberi professionisti quali, estetista, nutrizionista (non medico), fisioterapista, tecnico ortopedico, ottico, medico della medicina dello sport(solo attività di consulenza nutrizionale per sportivi) ecc... 

Quali sono i professionisti che possono avere un rapporto libero professionale con la farmacia e quindi esercitare nel locale farmacia? Quali quelli che non potendo avere tale rapporto di lavoro necessitano di locali non collegati alla farmacia? Gradirei sapere, in base alle esperienze già realizzate in altre farmacie, quali sono i professionisti che ad oggi esercitano in farmacia

Consulenza

Nell'elenco dei professionisti indicato nel quesito escluderei senz'altro il medico anche se specializzato in medicina dello sport ed includerei l'infermiere diplomato.

In pratica nella farmacia possono essere presenti tutte le figure professionali che si occupano della salute (ma anche dell'estetica), ad esclusione dei medici chirurghi e dei medici veterinari i cui ambulatori debbono avere ingresso separato da quello della farmacia e non avere comunicazione interna con essa.

Le disposizioni contenute nel D.L.vo N.153 del 3 ottobre 2009 (G.U. N. 257, 4.11.09) dal titolo: "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del  Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita'  di  residenza  per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.", escludono che in farmacia si possano effettuare prelievi di sangue e di siero. Alla luce delle disposizioni previste nel citato decreto (in allegato) e nel contesto descritto nel quesito, si ritiene indispensabile la messa a disposizione del pubblico delle apparecchiature per l'autodiagnosi  (in possesso della certificazione CE)

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