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01 luglio 2009
Richiesta

Avrei bisogno di chiarimenti in merito all'utilizzo di apparecchiature (in particolare sfigmomanometri per la misurazione della pressione arteriosa) in farmacia. In particolare la mia domanda è se gli apparecchi utilizzati in modo professionale verso terzi debbano ottemperare al decreto legislativo del 24febbraio 1997 n. 46 (attuazione direttiva 93/42/CEE) o se possano essere utilizzati dispositivi normalmente venduti per l'automisurazione. Questa domanda vale anche per apparecchi di autodiagnostica utilizzati in farmacia.

Consulenza

La misurazione della pressione arteriosa in farmacia è un servizio consolidato da ritenersi "storico" e pertanto effettuabile sia con l'uso dello sfigmomanometro che con l'utilizzo di altre apparecchiature proprie dell'auto-analisi a differenza delle apparecchiature destinate ai "nuovi servizi" erogabili in farmacia come per esempio l'analisi dei valori ematici per i quali è richiesto l'utilizzo di apparecchiature progettate per l'autodiagnosi ovvero di apparecchiature utilizzabili autonomamente dal paziente che vengono messe a disposizione in farmacia. A grandi linee, il D.L.vo 46/1997  di recepimento della direttiva 93/42/CEE, é il decreto che stabilisce che la messa in commercio dei dispositivi medici è condizionata dal preventivo rilascio (da parte degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero) della conformità CE riconoscibile mediante apposizione del marchio CE su ogni dispositivo. Con la normativa in argomento, è stato pertanto delegato agli enti certificatori (per la maggior parte dei dispositivi) il controllo sulla produzione  e la messa in commercio, precedentemente di competenza ministeriale. Le apparecchiature già possedute, autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 46/1997 (sfingmomanometri) possono essere tutt'ora utilizzate  in quanto soggiacenti alla normativa precedente che prevedeva un controllo sul prodotto di tipo ministeriale. Si ricorda che il D.L.vo 46/1997 esclude dal proprio ambito di applicazione i dispositivi destinati alla diagnosi in vitro (art. 2, comma 3, lettera a). Nella banca dati delle leggi regionali, per quanto riguarda la regione Abruzzo, nulla si rileva in materia di autodiagnosi in farmacia.

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