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16 marzo 2011
Richiesta

Nel caso di vendita di farmacia posseduta da più di cinque anni, qual è la percentuale di tasse che il venditore deve pagare? Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente nell’anno successivo alla vendita o può essere dilazionato? L’eventuale acquisto di altra farmacia deve avvenire entro un anno dalla vendita della precedente per poter ammortizzare le tasse?

Consulenza

La cessione a titolo oneroso dell’azienda farmacia è sempre soggetta a tassazione,  indipendentemente dall’acquisto o meno di un’altra farmacia. Il problema del riacquisto di un’altra farmacia pone per il contribuente, più che in ogni altro caso, la scelta delle diverse tipologie di tassazione a cui sottoporre la cessione. Dalla domanda pensiamo che il lettore stia facendo riferimento alla cessione dell’azienda farmacia posseduta come impresa individuale. In tal caso, esistono tre forme di tassazione per la cessione dell’azienda individuale:

1. tassazione ordinaria: la plusvalenza rappresenta per il cedente un componente positivo di reddito d’impresa e, come tale, incrementerà il reddito dell’esercizio di perfezionamento della cessione. La plusvalenza verrà tassata normalmente in aggiunta al reddito dell’impresa individuale. Generalmente, in questo caso, la plusvalenza subisce una tassazione pari al 43%, attuale aliquota di imposta Irpef prevista per lo scaglione più alto di reddito. Il pagamento avviene nei modi ordinari in occasione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO).

2. tassazione ordinaria con ripartizione della plusvalenza: se l’azienda è stata posseduta da almeno tre anni, è consentita la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino a un massimo di cinque anni. Per beneficiare della tassazione rateizzata è imprescindibile la presenza di un reddito  d’impresa nel quale le quote della plusvalenza possano trovare collocazione. La scelta per il  differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate. Ovviamente, tale possibilità non è perseguibile in caso di  cessione dell’unica azienda e mancata prosecuzione di un’attività di impresa. Il pagamento avviene nei modi ordinari con la dichiarazione dei redditi (modello UNICO).

3. tassazione separata: l’articolo 17, comma 1, lettera g, del TUIR prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da persone fisiche da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni. Riguardo alle modalità di tassazione separata, l’articolo 21, comma 1, del TUIR stabilisce che l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione. Il pagamento delle imposte avviene in forma separata, con l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto del 20% nell’anno d’imposta di cessione dell’azienda. In tutti i casi, comunque, la tassazione sulla plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda si attesta intorno al 40%. Il corrispettivo (identificabile generalmente nell’avviamento) di un acquisto successivo di un’altra farmacia è ammortizzato in 18 anni. Occorre per la determinazione della convenienza della tassazione di vendita, tenere presente che l’imposizione ordinaria può cumularsi coi redditi della nuova impresa. Reddito della nuova farmacia che, per l’ammortamento dell’avviamento, potrebbe
in via teorica ridurre l’imposizione nel caso in cui il contribuente non abbia opzionato per la tassazione separata.
Si ricorda, infine, che l’art. 13 della legge 362/1991 (“Norme di riordino del settore farmaceutico”) prevede:
“Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un’altra farmacia senza dovere superare il concorso per l’assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un’altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità’ in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori”. è comunque indispensabile la valutazione di un professionista per la determinazione della convenienza dell’operazione che in concreto intende effettuare.

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