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19 marzo 2014
Richiesta

Ricevo degli ordini di acquisto da parte di un medico neurochirurgo per una "Società a Responsabilità Limitata per lo studio e la gestione brevettuale in Medicina" (SIC), di preparazioni magistrali in capsule di aminoacidi (Isoleucina, Valina, Taurina, Glicina, Ubidecarenone, Acido Ascorbico) singoli, in vari dosaggi, ed in associazione; questo in centinaia di pezzi. La domanda che Vi pongo riguarda il prezzo da praticare alla struttura richiedente:

 

posso praticare uno sconto in fattura sul prezzo da tariffa nazionale che pongo in etichetta? Posso praticare un prezzo inferiore (da multiplo) in etichetta ed un ulteriore sconto in fattura? Posso non apporre il prezzo in etichetta?

Consulenza

Le preparazioni richieste contengono sostanze che non sono in tariffa e, in base all’art. 5 della tariffa stessa, il loro prezzo di acquisto (in fattura) è da raddoppiarsi. Tali preparazioni non sono officinali, nel qual caso il prezzo sarebbe liberamente deciso dal farmacista senza i vincoli imposti dalla tariffa. Possiamo considerarli magistrali perchè richiesti dal medico per la somministrazione ai propri pazienti e benchè non siano destinati ad un determinato paziente ma a gruppi di pazienti per la cura (evidentemente) della stessa patologia. Non si può sottacere il fatto che l’art. 37 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 1706/1938), così dispone: “I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:omissis b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:1) la data della spedizione; 2) l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3) la dose di somministrazione; 4) il prezzo praticato, indicando specificatamente: a) l'importo complessivo delle sostanze; b) l'importo complessivo degli onorari professionali; c) il costo del recipiente quando sia fornito dal farmacista. omissis " e che esiste una sanzione c.d. generica piuttosto elevata per la mancata osservanza delle norme del Regolamento contenuta nell’art. 16 del D.L.vo 196/1999. La sanzione fu elevata da un minimo di 3 milioni di lire fino ad un massimo di 18 milioni di lire. In pratica, per quanto esposto, si suggerisce di indicare in etichetta un prezzo modulato su quello delle sostanze utilizzate. Appare infatti difficilmente contestabile uno sconto applicato in fattura non sulle preparazioni, ma sulle sostanze. con conseguenti effetti collaterali. Mentre in unguento, l'assorbimento è più lento e quindi più sicuro sotto questo questo punto di vista.

Maurizio Cini

AFK
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