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Punteggio maggiorato a rurali
Trovo che il vostro giornale sia uno dei migliori nel panorama delle riviste del nostro settore. Utilissimo e chiaro lo spazio dedicato alle consulenze. Vi scrivo infatti per chiedervi una risposta su ciò che si conosce, allo stato attuale, sulla contestata maggiorazione di punteggio ai rurali nei concorsi per sedi farmaceutiche.
L'art. 9, legge 221/1968 prevede: "Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50". Tale norma, ritenuta tacitamente abrogata in un parere del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. I, Parere n. 354 del 30.3.2004) è stata invece ritenuta tuttora vigente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 448/2006 del 13.12.2006, depositata il 28.12.2006. La Corte Costituzionale nella citata sentenza (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Sicilia n. 4/2003, che pretendeva un concorso riservato, per soli titoli, in favore dei farmacisti rurali delle isole minori) ha affermato che, sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e inoltre che si deve ritenere tuttora vigente l'art. 9 della legge 221/1968 (sopra riportato) che riconosce una maggiorazione del 40 % (fino a un massimo di 6,50 punti) del punteggio per i titoli professionali a favore del concorrente che ha esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali. In base al criterio gerarchico, una sentenza della Corte Costituzionale prevale senz'altro su un parere espresso dal Consiglio di Stato. Ne consegue che la norma in argomento è tuttora vigente ed eventuali bandi che non la prevedono possono essere impugnati.