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PUBBLICITA' FARMACIA
Vorrei sapere se i medici possono appendere nei loro studi calendari con l'intestazione di una farmacia e se si possono far stampare volantini per le offerte come fanno i supermercati.
Il nuovo Codice deontologico del farmacista approvato dalla FOFI il 19 giugno 2007 dedica l'art. 20 alla pubblicità e all'informazione sanitaria. I commi 3, 4 e 5, che qui si riportano sono quelli in commento.
Art. 20 - Principi
3. Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell'interesse dei cittadini.
5. E' conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
In base ai commi 4 e 5 sembrerebbe possibile stampare e distribuire volantini relativi ad offerte e indicando i servizi erogati dalla farmacia purché tale forma pubblicitaria sia corretta, vera e non ingannevole, ovvero sia consona all'immagine della farmacia.
Per quel che riguarda l'esposizione in ambulatori medici e medici-veterinari (eccetera) del calendario pubblicitario della farmacia, nonostante il comma 3 si ritiene che il medesimo non configuri comunicazione pubblicitaria, non essendo finalizzato (progettato) per una pubblicità diretta ai pazienti che frequentano lo studio o l'ambulatorio medico, ma si tratti di una forma pubblicitaria generica che non influenza l'utente dell'ambulatorio.