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Proteine "non destinate al consumatore finale"
Una ditta che so essere molto seria a livello nazionale mi propone l'acquisto di proteine (che poi io rivenderei al tipico consumatore che fa body building). Però su queste proteine (corredate da regolare certificato di analisi) appare la scritta "non destinate al consumatore finale". La ditta mi dice che sarebbe sufficiente che io etichettassi tali confezioni con l'etichetta della farmacia e poi potrei venderle. Mi pare una spiegazione troppo semplicistica. Chiedevo quali operazioni devo fare per poter rivendere tali prodotti che in pratica sono "alimentari" .
La dicitura "non destinate al consumatore finale", implica che il prodotto è destinato a successive lavorazioni e/o confezionamenti da parte di terzi autorizzati a tali manipolazioni, prima di giungere al consumatore finale.
Gli integratori alimentari soggiacciono alle disposizioni di cui al D.L.vo 24 maggio 2004, n. 169 e al D.L.vo 111/1992. Secondo tale normativa gli integratori alimentari devono essere oltreché prodotti, anche confezionati presso stabilimenti autorizzati.
In farmacia, la suddivisione di materie prime in confezioni più piccole può concernere quelle di uso farmaceutico e le sostanze chimiche in genere - non di uso farmaceutico - (Tabella speciale per titolari di farmacie).
Le NBP (F.U.XI - Glossario - pagina 1168) prevedono come "tecnicamente" assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc. eseguite per il singolo paziente su indicazione medica.
Per quanto esposto e considerata la possibile tossicità di queste sostanze se assunte in quantità consistente fuori dal controllo medico, si ritiene che il farmacista in farmacia possa attuare delle suddivisioni di polveri di aminoacidi solamente in seguito a presentazione di ricetta medica.