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PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Ho assunto una magazziniera con contratto a tempo determinato di 12 mesi senza causale con scadenza dopo un anno esatto dall’assunzione. Vorrei sapere se alla scadenza dei 12 mesi si può rinnovare-prorogare il contratto di altri 12 mesi e che causale mettere.
Le novità del Decreto Lavoro (DL. 48/2023) hanno apportato qualche modifica alla normativa del tempo determinato ma purtroppo siamo in attesa di necessarie delucidazioni.
Posso però specificare quanto risulta certo e chiaro dall’entrata in vigore del Decreto.
Il contratto a tempo determinato non prevede alcuna motivazione per i primi 12 mesi e può essere di durata complessiva fino ai 24 mesi.
In presenza di un primo contratto di durata complessiva di 12 mesi, in caso di proroga o rinnovo la cui durata sommata alla precedente, superi i 12 mesi, l’instaurazione è legittima solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
nei casi previsti dai contratti collettivi (ma il CCNL Farmacie Private nulla dice a riguardo);
in assenza delle previsioni di cui alla lettera precedente e comunque entro il 30.04.2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti;
in sostituzione di altri lavoratori.
In caso di violazione il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Dal quesito suppongo che la prima assunzione a tempo determinato non fosse per una sostituzione di personale.
Di conseguenza dovrete trovare una motivazione “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuata dalle parti” che dovrà essere indicata in modo specifico nell’atto scritto tra le parti.
E’ pur vero che il Decreto introduce il comma 1-ter all’art.24 secondi cui ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL. 48/2023 (ovvero il 05.05.2023). Così, il contratto che scadrà il 20.10.2023, trascorsi i 20 giorni di intervallo (previsti per il rinnovo), potrà essere rinnovato, anche senza necessità di alcuna causale, benchè ecceda i 12 mesi complessivi perché dalla stipulazione del nuovo contratto si riprende il computo dei periodi di lavoro a termine.
Per tale alternativa, però, siamo in attesa di chiarimenti di applicazione della modifica normativa in modo da renderla razionale e rispettosa della regola della certezza della legge.
Studio Brunello