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03 aprile 2017
Richiesta

Vorremmo proporre al nostro pubblico una serie di servizi infermieristici. Inoltre, vorremmo ospitare saltuariamente professionisti della sanità, per fare servizi utili per i clienti, fra i più richiesti, come, per esempio psicologo, nutrizionista e dietologo. Vorremmo sapere quali tra i professionisti in ambito sanitario possono essere ospitati per legge nei locali della farmacia durante l' orario della farmacia.

Consulenza

Nella farmacia possono essere presenti tutte le figure professionali che si occupano della salute (ma anche dell’estetica), ad esclusione dei medici chirurghi e dei medici veterinari i cui ambulatori debbono avere ingresso separato da quello della farmacia e non avere comunicazione interna con essa.
Le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 153 del 3 ottobre 2009 (G.U. n. 257, 4.11.09) dal titolo: “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in mate-ria di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, escludono che in farmacia si possano effettuare prelievi di sangue e di siero. Con riferimento alle farmacie comunali, tuttavia, andrà verificata, prima dell’adesione delle stesse ai nuovi servizi, che sussistano le condizioni per l’adesione stessa. Difatti l’accesso all’erogazione dei nuovi servizi da parte delle farmacie gestite a mezzo di azienda speciale, di società, di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità, è subordinato unicamente all’inserimento e all’integrazione nei relativi contratti dei criteri comuni a tutte le tipologie di gestione individuati dal decreto e alla condizione che la gestione delle farmacie stesse non abbia registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di bilancio.
Il decreto dispone, infine, che l’attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi da parte delle farmacie comunali non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Da ultimo, per quanto concerne l’ipotesi del fisioterapista convengo con la determinazione di non inserirlo tra i servizi proprio perché la necessità di spazio oltre a potersi  rivelare non conveniente per la farmacia potrebbe dare luogo a contestazioni proprio per lo spazio utilizzato dal fisioterapista che potrebbe essere equiparato ad un ambulatorio medico privo di autorizzazione"

Avv. Paolo Leopardi

AFK
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