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PRODUZIONI GALENICHE
La mia farmacia produce come galenico officinale un elisir amaro tonico (un amaro digestivo). Come officinale secondo la legge vigente garantiamo i sei mesi di scadenza e non ne prepariamo più di 3 kg. Adesso abbiamo deciso di farlo preparare da un' azienda esterna comunicandone la formulazione. Questa azienda (che quindi prepara conto terzi) lo produce e lo etichetta con i nostri dati e logo. Noi lo acquistiamo per poi praticamente rivenderlo nella nostra farmacia. Possiamo poi rivenderlo oltre che ai nostri clienti anche ad altri rivenditori o negozi? Possiamo chiedere all'azienda di produrre quella formulazione solo per me?
Il problema dell'elisir che lei ci pone deve prioritariamente passare attra- verso la valutazione di quale sia la collocazione giuridica del prodotto. Lei parla di "galenico officinale" ma tale categoria di medicinali (perché di medicinali si tratta) comprende solo quelli espressamente riportati dalle Farmacopee dei Paesi dell'Unione europea. Ciò che non è compreso nella F.U. Italiana, o nelle altre farmacopee europee, non può essere allestito come galenico. Il prodotto che lei cita, pur senza conoscerne la composi- zione, sembra appartenere alla categoria dei preparati liquorosi (elisir, amaro ecc.) e pertanto, rientrando nella sfera dei prodotti alimentari, può essere tranquillamente prodotto dalla ditta alla quale è stata data la formulazione ed etichettato con i dati della farmacia. La responsa- bilità della composizione viene quindi a trasferirsi sul produttore (la ditta contoterzista), lasciando a lei la vendita sulla base della "tabella per titolari di farmacia" che comprende "amari, liquori, vini e pasti- gliaggi medicati" nell'ambito della sfera commerciale riconosciuta alla farmacia. Per quanto attiene la vendita a terzi che a loro volta lo rivendono, si tratterebbe di vendita all'ingrosso di alimenti che, avendo escluso trattarsi di medicinale (peraltro vendibile solo ai propri clienti qualora si trattasse di galenico officinale), potrebbe confliggere unicamente con l'assenza di una ragione sociale comprendente la vendita all'ingrosso. Non vi è dubbio inoltre che, definendo contrattualmente i rapporti con la ditta produttrice, potrebbe venire escluso l'utilizzo della formulazione per la vendita a terzi. Volendo invece consentirla, l'etichettatura potrebbe fare riferimento, per esempio, a dizioni quali: "su formula della farmacia...".
Prof. Maurizio Cini