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01 maggio 2008
Richiesta

Chiedo in riferimento al D.L. 219/2006 quando lei conferma: "modalità di libera presa, il farmacista deve essere presente",
- la presenza del farmacista deve essere fisica, oppure può essere anche virtuale?.
- cioè posso pensare di collegarmi virtualmente da una postazione x al punto vendita (parafarmacia) e assistere alla vendita?

Consulenza

La legge (art. 5, D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006) prevede che la vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione negli esercizi diversi dalle farmacie avvenga con "l'assistenza diretta e personale di uno o più farmacisti". Al momento l'unica interpretazione possibile alla norma prevede la presenza fisica del farmacista nel punto vendita. Ciononostante la recente modifica al D.L.vo 219/2006 ad opera del D.L.vo 274/2007, introduce la possibilità di sperimentare nuove forme di distribuzione (art. 98-bis D.L.vo 219/2006) che potrebbero anche prevedere in futuro sistemi telematici di consultazione del farmacista da parte del cliente.

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