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23 luglio 2016
Richiesta

In seguito alla determina Aifa del 16/10/2015 riguardo la dispensazione dei farmaci a base di testosterone, vi chiedo come mi devo

comportare nel caso in cui mi venga presentata una richiesta del dermatologo con una prescrizione di crema base con testosterone.

Consulenza

 La Nota in calce alla Tabella N. 4 della FU XII ed. prevede che I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in

medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta limitativa secondo gli artt. 92, 93 e 94 del DLvo n. 219/06 e successive

modifiche possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti. Perciò,

la prescrizione di preparati magistrali a base di testosterone segue pedissequamente le modalità prescrittive previste

per le specialità medicinali a base di tale principio attivo.

Con la determina AIFA del 16 ottobre 2015, è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano a base

di testosterone con il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare

volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo (RNRL). In data 16

Febbraio 2016, confermando la fornitura dello stesso p.a. tramite ricetta medica non ripetibile limitativa, è stato ampliato

l'elenco degli specialisti prescrittori:

- per l'uomo: endocrinologo, urologo e andrologo;

- per la donna: endocrinologo, urologo, andrologo, ginecologo e oncologo.

Pertanto, allo stato attuale sono la fornitura di medicinali a base di testosterone deve avvenire dietro presentazione di

ricetta medica non ripetibile limitativa DI CENTRI OSPEDALIERI O DI SPECIALISTI QUALI ENDOCRINOLOGO, UROLOGO E

ANDROLOGO (validi per pazienti di sesso maschile e femminile) e GINECOLOGO E ONCOLOGO (esclusivamente per pazienti

di sesso femminile). Si rammenta, altresì, che il preparato deve riportare in etichetta la frase per il doping (classe S1) Per

chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque

positività ai test antidoping e che il farmacista comunicherà al Ministero della Salute - entro il 31 gennaio dell’anno

successivo alla spedizione - la quantità totale di testosterone utilizzata, conservando la ricetta in originale per i sei mesi

successivi l’invio.

Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci, Pietro Siciliano

AFK
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