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PREPARAZIONI A BASE DI TESTOSTERONE
Chiedo conferma sulla limitazione di prescrivibilità di testosterone in formulazione galenica topica. Nello specifico, vorrei sapere quali specialisti possono prescriverlo per l’uomo e quali per la donna.
Questo è il sunto della determina AIFA sulla prescrizione del testosterone: La Nota in calce alla Tabella N. 4 della FU XII ed. prevede che I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta limitativa secondo gli artt. 92, 93 e 94 del DLvo n. 219/06 e successive modifiche possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti. Perciò, la prescrizione di preparati magistrali a base di testosterone segue pedissequamente le modalità prescrittive previste per le specialità medicinali a base di tale principio attivo. Con la determina AIFA del 16 ottobre 2015, è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano a base di testosterone con il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo (RNRL). In data 16 Febbraio 2016, confermando la fornitura dello stesso p.a. tramite ricetta medica non ripetibile limitativa, è stato ampliato l'elenco degli specialisti prescrittori: - per l'uomo: endocrinologo, urologo e andrologo; - per la donna: endocrinologo, urologo, andrologo, ginecologo e oncologo. Pertanto, allo stato attuale sono la fornitura di medicinali a base di testosterone deve avvenire dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa di centri ospedalieri o di specialisti quali endocrinologo, urologo e andrologo (validi per pazienti di sesso maschile e femminile) e ginecologo e oncologo (esclusivamente per pazienti di sesso femminile). Si rammenta, altresì, che il preparato deve riportare in etichetta la frase per il doping (classe S1). Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping e che il farmacista comunicherà al Ministero della Salute - entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla spedizione - la quantità totale di testosterone utilizzata, conservando la ricetta in originale per i sei mesi successivi l’invio.
Dr.i Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli, Mario Marcucci, Pietro Siciliano