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15 dicembre 2010
Richiesta

Dovendo preparare una formulazione destinata ad un allevamento bovino, per la quale richiedono fatturazione, quale tipo di richiesta veterinaria è necessaria? Devo inoltre registrare tutti componenti acquistati, redigere foglio di lavorazione, e conservare contenitori per 6 mesi?
Allego la formula:
per 1 kg:
acido citrico 48 g
sodio cloruro 36 g
sodio bicarbonato 120 g
glicina 36 g
lattosio 360 g
glucosio 390 g
di tali 20 kg

Consulenza

Si tratta di preparazione magistrale per uso veterinario da allestirsi, al pari di una preparazione magistrale per uso umano, secondo le disposizioni contenute nelle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in farmacia della F.U. XII (oppure secondo le c.d. Norme di Buona Preparazione “semplificate” di cui al D.M. 18 novembre 2003) e quindi iscrivendo le materie prime nell’apposito registro (o forme equivalenti di archiviazione) e redigere il foglio di lavorazione ma per i contenitori può valere la registrazione delle materie prime utilizzate con allegato il certificato di analisi. La prescrizione, da parte del medico veterinario e l’allestimento, da parte del farmacista di preparazioni magistrali, è consentita anche per animali destinati alla produzione di alimenti (“uso in deroga”) secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c), del D.L.vo 193/2006. Il 2° comma dell’art. 11 precisa che: “2. Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale di cui al comma 1, devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (Cee) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori. Il tempo di attesa, ameno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi,inclusi il grasso e le frattaglie. ...omissis. In questo caso la formulazione non contiene sostanze farmacologicamente attive e pertanto non occorre la ricerca della loro presenza negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90. Per quanto riguarda il tempo di attesa, se del caso, si rimanda alla competenza del medico veterinario. La prescrizione in argomento deve essere redatta su ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del D.L.vo 193/2006. Si ricorda che in questi casi la seconda copia deve essere inviata alla Asl (raccomandata A/R) entro una settimana dalla vendita e la terza copia viene conservata dal titolare dell’impianto di allevamento. La ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia ha validità massima di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione. Non occorrono autorizzazioni di alcun tipo.

AFK
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