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PREPARAZIONE E VENDITA GALENICI
Una farmacia ha sempre il divieto di vendere ad un'altra farmacia specialità medicinali o galenici magistrali e/o multipli?
E' possibile allestire un galenico multiplo o magistrale con un p.a. vegetale non inserito in Farmacopea italiana? E' lecito per una farmacia, sulla base di una prescrizione medica di farmaco estero, procurare tale farmaco?
I medicinali prodotti industrialmente possono essere ceduti occasionalmente ad altra farmacia, in altra ipotesi si configura esercizio dell'attività di grossista di medicinali, attività per la quale è richiesta specifica autorizzazione.
Tra i medicinali allestibili dal farmacista in farmacia (magistrali ed officinali), i galenici officinali non sono commercializzabili in base alla definizione stessa dei medesimi data dal D.L.vo 219/2006 (art. 3 comma 1, lettera c): "medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia".
Anche i galenici magistrali non possono essere venduti ad altre farmacie in base a quanto disposto dalla NBP F.U. XI (pagina 1167). I galenici magistrali presuppongono infatti la scelta del paziente di una determinata farmacia alla quale presentare la ricetta. Qualora la farmacia ... pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta. Come si evince dalla definizione ufficiale di galenico officinale più sopra riportata, la formulazione del medesimo può essere desunta solamente dalla F.U. italiana o dalla Farmacopee nazionali dei Paesi UE. La formulazione magistrale è redatta dal medico per un determinato paziente e soggiace alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 94/1998: "medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», che restano disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94." (D.L.vo 219/1996 art. 3, comma1, lettera a).
La farmacia, in base combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 1 e 147 comma 3, D.L.vo 219/2006, non può fungere da vettore o da tramite per l'importazione di medicinali autorizzati all'estero. Per il farmacista che ha messo in vendita o detiene per vendere medicinali per i quali non è stata rilasciata una AIC nazionale è prevista una ammenda da 800 a 2.400 euro e la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. Il farmacista è invece tenuto ad informare il paziente sulle modalità di importazione di medicinali autorizzati all'estero su richiesta del medico curante per un quantitativo pari a 90 giorni di terapia (Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, come modificato dal Decreto Ministeriale 20 aprile 2005).