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07 settembre 2015
Richiesta

Una nostra cliente ci ha informato che il CAF dove solitamente compila la denuncia dei redditi ha definito gli scontrini dei dispositivi medici presentati non coretti e pertanto non detraibili. L'addetto del CAF ha inoltre consegnato una fotocopia alla signora di uno scontrino di un'altra farmacia definendolo corretto per la detrazione ai fini fiscali. La signora è stata altresì informata che deve conservare tutte le scatole dei vari dispositivi medici di cui ha usufruito durante l'anno per accertare che abbiano effettivamente marcatura CE. Il codice ministeriale del dispositivo medico riportato sul nostro scontrino non avrebbe quindi nessuna validità per la detrazionedello stesso. Come dobbiamo comportarci?

Consulenza

 

In seguito ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 20/E del 13/05/2011, ha precisato che con riferimento alle spese per l'acquisto/affitto di attrezzature sanitarie, la generica dicitura "dispositivo medico" riportata sul documento fiscale (scontrino o fattura) non è sufficiente per beneficiare della detrazione del 19%, ma occorre che:

A) le attrezzature sanitarie (prodotti, apparecchiature e strumentazioni):

1. rientrino nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 - n. 46/97 - n. 332/00);

2. siano dichiarate conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, siano marcate "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

B) dallo scontrino o dalla fattura risulti:

1. il soggetto che sostiene la spesa;

2. la descrizione del dispositivo medico.

Il Ministero della salute nell'intento di agevolare il contribuente nelle verifiche di cui al precedente punto A.1. ha fornito un elenco, sebbene non esaustivo, dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di uso più comune. Per questi dispositivi pertanto il contribuente non deve verificare se rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili, ma deve solo conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è marcato CE. Nel caso specifico, si ritiene opportuno che sugli scontrini di futura emissione venga richiamata la direttiva europea di riferimento, per facilitare l'individuazione dell'effettiva detraibilità del prodotto. Per quanto riguarda l'esigenza di evidenziare sullo scontrino il nome del dispositivo medico, come richiesto dal CAF, la circolare non richiama alcun obbligo a riportare il nome del dispositivo medico e risulta quindi sufficiente poter individuare il prodotto sullo scontrino con una descrizione generica seguita dal codice di ammissione al commercio (AIC) come nel caso dei farmaci. Per gli scontrini già emessi, non vi sono indicazioni in merito ma, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate possa considerare detraibile il dispositivo medico qualora venga allegata allo scontrino parte integrante della confezione stessa che riporti la marchiatura CE e, che lo scontrino riporti l'indicazione di dispositivo medico CE, come nel vostro caso (agevolazione Ministero della Salute). Non sarà necessario che i clienti conservino la confezione intera ma solamente la parte della confezione in cui è riportato il nome del dispositivo medico ed il relativo marchio CE.

Studio Brunello & Partner

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