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30 settembre 2011
Richiesta

Vorrei avere delle delucidazioni sulla prelazione di sedi farmaceutiche da parte dei Comuni. Entro quanto tempo il Comune deve rendere operativa la farmacia affinché non perda tale diritto di prelazione? Qualora lo perda, tale sede si aggiungerebbe con efficacia retroattiva a quelle messe a concorso o andrebbe ad aggiungersi a sedi di un nuovo concorso?

Consulenza

La Legge 2 aprile 1968, n. 475 (e sue modifiche), prevede le modalità di esercizio della prelazione da parte del Comuni all’art. 10, disponendo che il medico provinciale (ora la Regione) dia notizia delle farmacie vacanti o di nuova istituzione e che entro 20 giorni dalla pubblicazione (ora sul bollettino ufficiale della Regione) del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, si dia comunicazione del decreto stesso al sindaco del comune indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L’amministrazione comunale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica  delibera, nei modi di legge, l’eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione alla Regione. In mancanza di tempestiva comunicazione l’amministrazione comunale decade dal diritto di prelazione. Inoltre nel caso di assunzione della gestione di una farmacia da parte del Comune, l’amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto di approvazione da parte della Regione, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore. L’unico termine perentorio (che produce la decadenza quando non rispettato) è però solo quello relativo alla delibera di accettazione, mentre la mancata approvazione del bando di assunzione e la mancata apertura non determina la decadenza. Riportiamo di seguito la normativa di riferimento.

Artt. 9 e 10 Legge 475/1968

Art. 9.

La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal Comune. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune egli anzidetti farmacisti. Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l’assunzione della gestione spetta rispettivamente all’amministrazione dell’unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l’inizio dell’alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l’unità eccedente, al comune. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all’albo. Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall’articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Art. 10.

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione. Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell’amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L’amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall’avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l’eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l’amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l’amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore. Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell’amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri. è in facoltà dell’amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all’albo professionale e sempre che assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

Prof. Maurizio Cini

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