Utifar
Prelazione non esercitata
Sono titolare di una farmacia snc in un paese dove sono aperte al pubblico due farmacie.
Nel 2004 il comune ha stabilito la necessità di una terza sede e la determinazione della nuova pianta organica esercitando altresì il diritto di prelazione per l'esercizio della stessa. Attualmente non si è ancora provveduto ad aprire tale sede.
Nel 2008, l'attuale Amministrazione comunale ha risposto al quesito della Regione, facendo rilevare che la popolazione di 14.256 abitanti necessita della quarta sede e viene rideterminata, in ottobre, la nuova pianta organica. La nuova rideterminazione dei confini viene a danno solo della mia sede che viene interessata per la seconda volta, e che comunque si vede togliere la via principale dalla quale dista circa 22 metri.
Nel giugno scorso abbiamo stilato un compromesso su un terreno situato sul lato nord di tale strada, che è ancora nella mia p.o, e presentato un progetto, per la costruzione di una nuova sede per la nostra farmacia con relativa richiesta di trasferimento al Sindaco pro tempore e all'ASL.
A questo punto tutto è fermo. La nostra domanda di costruzione e trasferimento non viene presa in considerazione.
Il Suo quesito pone problemi diversi tra di loro.
Il primo riguarda la mancata attivazione della farmacia pertinente alla terza sede da parte del Comune che l'aveva prelazionata.
Si tratta di verificare quanto tempo è trascorso dall'esercizio della prelazione (non dalla deliberazione del Consiglio comunale di richiedere l'istituzione della sede) ed eventualmente di richiedere l'instaurazione di un procedimento diretto alla contestazione della mancata attivazione, nonché alla dichiarazione di decadenza dalla prelazione a seguito di una formale intimazione all'attivazione dell'esercizio che non fosse ottemperata.
Ovviamente, da parte dei farmacisti titolari di farmacie private nel medesimo Comune si tratterebbe di una iniziativa suicida poiché essi hanno tutto da guadagnare, sotto il profilo della concorrenza, dalla mancata attivazione della farmacia.
Tale mancata attivazione non preclude la istituzione di una quarta sede, oggi nel caso specifico consentita dalla LR pugliese per la quale il rapporto tra numero di esercizi e popolazione è stabilito nel parametro di 3.500 abitanti.
Riguardo a quest'ultima sede, il Consiglio comunale ha evidentemente il potere di avanzare soltanto una proposta e quindi la farmacia privata avrebbe la possibilità di trasferirsi nella porzione territoriale che secondo tale proposta Le dovrebbe essere sottratta in quanto la sottrazione non è ancora avvenuta ed anzi è soltanto ipotetica, ben potendo la proposta comunale non essere accolta.
Esistono tuttavia delle pronunce che giustificano il rifiuto dell'autorizzazione al trasferimento proprio in considerazione del fatto che è in atto una procedura della revisione della pianta organica che potrebbe portare alla sottrazione alla farmacia trasferenda della porzione territoriale nella quale intende trasferirsi.
In taluni casi è stato possibile forzare la situazione e mettere l'Amministrazione di fronte al fatto compiuto sfruttando l'istituto giuridico del cosiddetto silenzio-assenso che riguarda anche il trasferimento della farmacia nell'ambito della sede.
In pratica, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, questa si ritiene accolta e la farmacia si trasferisce come se fosse stata espressamente autorizzata.
Ciò non esclude però un provvedimento negativo successivo che dia luogo ad un contenzioso e, soprattutto, se ho ben capito la fattispecie sottopostami, non è possibile sfruttare il silenzio-assenso in quanto, a tacere di ogni altro aspetto che non conosco, i locali dove l'esercizio dovrebbe trasferirsi non sono ancora pronti.
Ovviamente, è sempre possibile proporre ricorso al Giudice amministrativo avverso il provvedimento di revisione della pianta organica con prospettive di successo se esso mostra aspetti di irrazionalità che consentono di superare la discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel delineare i confini delle sedi farmaceutiche.