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15 settembre 2010
Richiesta

Desidererei avere informazioni in merito al diritto di prelazione sull’acquisto da parte delle farmacie private urbane dei locali in cui hanno sede nel caso in cui questi vengano dichiarati dal in vendita dal locatore. Vorrei anche una consulenza da parte vostra sul diritto da parte del locatore di non rinnovare il
contratto di affitto alla farmacia senza giusta causa.

Consulenza

Il locali adibiti a farmacia sono soggetti, come qualsiasi altro immobile adibito ad usi commerciali, alle norme sulle locazioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. In tale legge è previsto il diritto di prelazione a favore del conduttore e, pertanto, tale diritto riguarda anche la locazione di locali adibiti a farmacia. Circa poi l'esecuzione degli sfratti dei locali adibiti a farmacia, la legge 253/50 tutt'ora vigente, subordina l'esecuzione dello sfratto all'autorizzazione dell'autorità sanitaria. La norma intende infatti salvaguardare il servizio farmaceutico quando, in seguito a sfratto, potrebbe essere interrotto con evidente danno per la popolazione. Ovviamente il diniego dell'autorizzazione allo sfratto da parte dell'Asl è giustificabile solo in località dove la farmacia è unica o comunque laddove la chiusura della farmacia potrebbe costituire un disservizio con danno alla popolazione.

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